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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Ufficio di sostegno

Con riferimento all'articolo 12, secondo comma, del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità1, dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati loro dall'UE e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1.

I funzionari e gli altri agenti dell'Ufficio di sostegno, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'UE, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea e il suo personale per quanto concerne l'applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e le altre disposizioni di diritto dell'UE che stabiliscono le condizioni di lavoro.

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1GU CE L 74 del 27.3.1969, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2009

del Consiglio (GU UE L 121, del 15.5.2009, pag. 1).

EU/CH/EASO/Allegato II/it 17