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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine
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CAPO III
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
ARTICOLO 7
(ex articolo 8)
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:
a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano
all'estero in missione ufficiale temporanea;
b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di
governi esteri in missione ufficiale temporanea.
EU/CH/EASO/Allegato II/it 5