Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine
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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482
1 INTRODUZIONE
L’11 luglio 2014 la Svizzera ha ratificato il Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Nagoya)1. Ad oggi il Protocollo di Nagoya è stato ratificato da altri 58 Paesi e dall’Unione europea2.
Il Protocollo di Nagoya serve all’attuazione del terzo obiettivo della Convenzione sulla diversità biologica3, vale a dire l’equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzazione di risorse genetiche. Per utilizzazione di una risorsa genetica si intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica di piante, animali o microorganismi. Il Protocollo di Nagoya delinea il quadro normativo a livello internazionale per l’utilizzazione di risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali a esse associate (p. es. le conoscenze detenute da popoli indigeni sul potere curativo di una pianta medicinale). Gli utenti che vorrebbero avere accesso a una risorsa genetica appartenente a un’altra Parte del Protocollo di Nagoya (p. es. a una pianta medicinale per poterne studiare il principio attivo allo scopo di fabbricare nuovi medicamenti) sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni interne della Parte che mette a disposizione la risorsa genetica. Si dovrà inoltre elaborare un accordo che garantisca a tale Parte una partecipazione giusta ed equa ai benefici tratti dall’utilizzazione della risorsa in questione (p. es. utili, tecnologie, conoscenze ecc.).
Il contenuto del Protocollo di Nagoya e il significato che esso riveste per la Svizzera sono illustrati in modo esaustivo nel messaggio del Consiglio federale concernente l’approvazione del Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Protocollo di Nagoya) e la sua attuazione (legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio)4. Il Protocollo contribuisce innanzitutto ad aumentare la certezza del diritto per quanto concerne l’utilizzazione di risorse genetiche, agevola l’accesso a queste risorse e garantisce una condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione.
In vista dell’attuazione del Protocollo di Nagoya, alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)5 è stato aggiunto un nuovo capitolo sulle risorse genetiche. In particolare, sono state integrate le tre disposizioni riportate di seguito.
1. Obbligo di diligenza (art. 23n LPN). Questo obbligo è stato introdotto per garantire che
chiunque utilizzi risorse genetiche o tragga direttamente benefici dalla loro utilizzazione (utente) conformemente al Protocollo di Nagoya sia tenuto a rispettare le norme interne in materia di accesso a tali risorse e di compensazione dei benefici delle Parti che mettono a disposizione le risorse (Paesi fornitori). Se necessario, dovranno inoltre essere stabilite di comune accordo condizioni per la giusta ed equa condivisione di questi benefici.
2. Obbligo di notifica (art. 23o LPN). Il rispetto dell’obbligo di diligenza deve essere notifi-
cato all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) prima dell’ottenimento dell’autorizzazione di messa in commercio oppure prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche.
1 RS 0.451.432
2 Elenco attuale delle ratifiche: https://absch.cbd.int/#!/countries (in inglese)
3 RS 0.451.43
4 RS 13.034
5 RS 451 2/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482