Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine
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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482
2.2 Contenuto e struttura della nuova ordinanza
La struttura dell’ordinanza di Nagoya (ONag) ricalca quella dell’ordinanza di Cartagena (OCart)7. Quest’ultima è stata concepita come strumento d’attuazione in Svizzera del Protocollo di Cartagena8 sulla biosicurezza, elaborato anch’esso nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica.
Nella sezione 1 (Disposizioni generali) è descritto l’oggetto (art. 1) dell’ordinanza e vengono riportate alcune definizioni importanti (art. 2).
Nella sezione 2 figurano le esigenze che altre Parti del Protocollo devono soddisfare per poter utilizzare risorse genetiche e le conoscenze tradizionali a esse associate. Essa contiene in particolare le disposizioni concernenti il rispetto delle norme interne in materia di accesso alle risorse genetiche e condivisione dei benefici (art. 3 Obbligo di diligenza, art. 4 Obbligo di notifica, art. 5 Conoscenze tradizionali), nonché disposizioni atte ad agevolare l’attuazione del Protocollo di Nagoya in Svizzera (art. 6 Riconoscimento di migliori prassi, art. 7 Riconoscimento di collezioni).
Le disposizioni della sezione 3 concernono l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera (art. 8) e i criteri da rispettare per poter conservare le risorse genetiche e farne un uso sostenibile (art. 9).
Nella sezione 4 sono definiti i compiti delle autorità. L’articolo 10 descrive il ruolo e i compiti dell’UFAM. L’articolo 11 definisce i compiti di altre autorità legati alla verifica del rispetto dell’obbligo di notifica per prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate.
La sezione 5 contiene le disposizioni finali, concernenti in particolare la modifica di altri atti normativi (art. 12) e la data di entrata in vigore dell’ordinanza (art. 13). Le modifiche concrete di altri atti normativi sono riportate nell’allegato.
2.3 Panoramica della situazione giuridica in Europa
Ad oggi hanno firmato il Protocollo di Nagoya l’UE e 24 dei suoi Stati membri. L’UE e tre dei suoi Stati membri (Danimarca, Spagna e Ungheria) l’hanno anche ratificato. Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (di seguito: Regolamento UE)9 definisce le misure relative al rispetto delle norme interne in materia di accesso alle risorse genetiche e di condivisione dei benefici. Tali misure si applicano a tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro abbia ratificato o meno il Protocollo di Nagoya. Così come in Svizzera, anche nell’UE sono stati introdotti un obbligo di diligenza per l’utilizzazione delle risorse genetiche e un obbligo di notifica. L’istituzione dei centri di notifica, la definizione delle sanzioni da impartire e l’elaborazione di un’eventuale regolamenta-
7 RS 814.912.21
8 RS 814.911
9 Regolamento (UE) N. 511/2014 del 16 aprile 2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0511&from=IT 4/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482