Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine

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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482

rale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Il controllo sarà effettuato nel quadro delle procedure d’approvazione e di autorizzazione concernenti, per esempio, i prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche (o sulle conoscenze tradizionali a esse associate). Si tratterà di un controllo prettamente formale del fatto che la notifica all’UFAM secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 2 è stata effettivamente effettuata. Concretamente, viene verificato che il richiedente possieda il numero di registro ricevuto a conferma della ricezione della notifica. Il controllo sarà effettuato sulla scorta delle informazioni fornite dall’utente; queste consistono, per esempio, nel fatto che si tratti o meno di un prodotto il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate oppure che la risorsa genetica interessata o le conoscenze tradizionali a essa associate siano soggette alle disposizioni della ONag.

Capoverso 1: nella tabella riportata in questa disposizione viene indicato, per ogni prodotto, l’autorità competente per rilasciare l’autorizzazione e per controllare se l’obbligo di notifica è stato rispettato dal punto di vista formale conformemente agli articoli 4 e 8 capoverso 2 e all’ordinanza applicabile alla procedura. Le ordinanze da modificare saranno integrate secondo quanto indicato nel commento all’allegato.

Capoverso 2: se il servizio competente constata che il dossier non contiene il numero di registro rilasciato dall’UFAM a conferma della ricezione della notifica, l’UFAM invita il richiedente a presentare tale numero entro il termine della procedura di autorizzazione.

Capoverso 3: l’autorizzazione non sarà rilasciata finché l’utente non avrà fornito la prova che l’obbligo di notifica è stato rispettato, ossia finché non avrà presentato il numero di registro fornito dall’UFAM a prova dell’avvenuta notifica. Poiché la messa in commercio può avvenire non appena è stato presentato il numero di registro, l’introduzione dell’obbligo di notifica in virtù della ONag non comporta alcun ritardo nell’ambito della procedura di autorizzazione di messa in commercio.

Capoverso 4: i servizi incaricati del controllo trasmetteranno all’UFAM, su richiesta di quest’ultimo, le informazioni fornite dal richiedente in merito al rispetto dell’obbligo di notifica. Questo trasferimento di informazioni permetterà all’UFAM sia di controllare se l’utente ha ottemperato alle disposizioni della ONag ovvero se la presunta violazione è effettivamente stata commessa.

3.7 Disposizioni finali

Art. 12 Modifica di altri atti normativi

Questa disposizione rinvia all’allegato contenente le modifiche apportate ad altre ordinanze federali.

Art. 15 Entrata in vigore

L’ordinanza entrerà in vigore il ….

22/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482