Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine
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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482
3. Possibilità per il Consiglio federale di disciplinare l’accesso alle risorse genetiche
in Svizzera (art. 23q LPN) e di subordinarlo a una notifica o a un’autorizzazione e a un accordo concernente la condivisione dei benefici. La Confederazione avrà inoltre la possibilità di sostenere la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche locali.
Gli obblighi di diligenza e di notifica si applicano per analogia alle conoscenze tradizionali delle comunità indigene e locali relative a risorse genetiche, per quanto tali conoscenze non siano già di dominio pubblico (art. 23p LPN). Inoltre, sono state adeguate le disposizioni penali ed esecutive della LPN.
Le nuove disposizioni della LPN sono entrate in vigore il 12 ottobre 2014 contemporaneamente all’entrata in vigore per la Svizzera del Protocollo di Nagoya. L’ordinanza sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) serve a precisare determinate disposizioni della LPN e funge da strumento di attuazione del Protocollo di Nagoya.
2 IN GENERALE
2.1 I motivi alla base dell’ordinanza
Nel messaggio concernente l’approvazione del Protocollo di Nagoya e la sua attuazione (di seguito: messaggio sul Protocollo di Nagoya)6 il Consiglio federale afferma che, in base alle modifiche apportate alla LPN, saranno emanate disposizioni di esecuzione a livello di ordinanza finalizzate anche all’ulteriore attuazione del Protocollo di Nagoya in Svizzera.
Secondo l’articolo 23n capoverso 6 LPN, il Consiglio federale definisce le informazioni sulle risorse genetiche utilizzate che devono essere registrate e trasmesse agli utenti successivi.
Conformemente all’articolo 23o capoverso 1 LPN, inoltre, il rispetto dell’obbligo di diligenza deve essere notificato all’UFAM prima dell’ottenimento dell’autorizzazione di messa in commercio oppure, se non è necessaria un’autorizzazione, prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche (o sulle conoscenze tradizionali a esse associate). L’articolo 23o capoverso 3 LPN prevede che il Consiglio federale designi i servizi preposti a verificare il rispetto dell’obbligo di notifica.
Secondo l’articolo 23q capoverso 1 LPN, infine, il Consiglio federale può subordinare l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera a una notifica o a un’autorizzazione nonché, a titolo complementare, a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.
Per garantire un’attuazione coerente e trasparente di queste disposizioni a livello di ordinanza e per evitare che vengano apportati adeguamenti di ampia portata a ordinanze in vigore, le disposizioni sulle risorse genetiche della LPN sono state ulteriormente precisate in un’unica nuova ordinanza, ovvero l’ordinanza di Nagoya; quest’ultima ha lo scopo di aumentare la certezza del diritto in sede di utilizzazione di risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali a esse associate, nonché di agevolare il rispetto degli obblighi di diligenza e di notifica da parte degli utenti.
6 RS 13.034
3/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482