Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine

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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482

Grazie alle Alpi, anche la Svizzera possiede risorse genetiche e queste vanno conservate e usate in modo sostenibile. L’articolo 23q capoverso 1 LPN autorizza il Consiglio federale a disciplinare l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera. In particolare, l’Esecutivo può subordinare tale accesso a una notifica o a un’autorizzazione nonché, a titolo complementare, a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione. Nel messaggio sul Protocollo di Nagoya il Consiglio federale specifica che una procedura di notifica sarebbe particolarmente utile per ottenere un quadro più dettagliato delle utilizzazioni delle risorse genetiche della Svizzera. Di fatto, al di là del settore agricolo e dell’economia forestale, secondo la Strategia Biodiversità Svizzera31 non esistano molte informazioni sulle risorse genetiche della Svizzera e sulla loro utilizzazione.

Le possibilità per disciplinare l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera o per predisporre una procedura di notifica sono diverse: l’approccio più estremo consisterebbe in un sistema globale di accesso e condivisione dei benefici conforme a quanto previsto nel Protocollo di Nagoya (obbligo di autorizzazione per l’accesso con utilizzazione e impegno di condividere i benefici stabiliti per contratto).

Altri approcci possibili consisterebbero nell’introduzione dell’obbligo di notifica per ogni utilizzazione di risorse genetiche provenienti dalla Svizzera, oppure dell’obbligo di documentazione in caso di accesso a risorse genetiche in Svizzera e dell’obbligo di notifica in caso di commercializzazione di prodotti ottenuti grazie a queste risorse o ancora di un sistema di notifica su base volontaria in grado di fornire, all’occorrenza, la garanzia giuridica che la risorsa genetica proviene dalla Svizzera.

In base all’approccio proposto nell’articolo 8, al pari di quanto avviene per altre Parti del Protocollo, anche in Svizzera l’utilizzazione di risorse genetiche provenienti dalla Svizzera sia vincolata a un obbligo di documentazione e di notifica. Non si tratta tuttavia né di una procedura di autorizzazione né di una procedura di condivisione dei benefici ai sensi del Protocollo di Nagoya. I diritti di utilizzazione e di proprietà dei ricercatori e dell’industria non sono quindi intaccati. Questa disposizione consente anzi di monitorare meglio l’utilizzazione di risorse genetiche provenienti dalla Svizzera e di accrescere la trasparenza in sede di utilizzazione di tali risorse (attuazione dell’art. 17 del Protocollo di Nagoya). Non da ultimo, una buona documentazione delle risorse genetiche rientra anche nell’interesse della ricerca e dell’industria elvetiche (cfr. n. 2.5).

Se l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera non dovesse essere disciplinato secondo quanto previsto, la Svizzera potrebbe avere dei seri problemi a far valere i propri diritti sovrani sulle risorse genetiche perché mancherebbero le informazioni su tali risorse. Oltre a questo, l’assenza di una regolamentazione potrebbe condurre a un’elusione degli obblighi di autorizzazione o di condivisione dei benefici nei Paesi limitrofi o in Paesi aventi risorse genetiche simili a quelle elvetiche. La Svizzera potrebbe quindi diventare la fucina di risorse genetiche mal documentate, il che complicherebbe molto probabilmente i rapporti di collaborazione internazionale in ambito di ricerca e industria. Infine, la Svizzera finirebbe per adempiere il suo obbligo secondo l’articolo 17 del Protocollo di Nagoya (ossia di monitorare l’utilizzazione delle risorse genetiche e aumentare la trasparenza riguardo a tale utilizzazione) soltanto per le risorse genetiche provenienti da altre Parti del Protocollo.

31 Strategia Biodiversità Svizzera: http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01660/index.html?lang=it 18/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482