Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferinento/numero d’incarto: F165-0482

tica proveniente dal Messico fosse avvenuto dopo l’entrata in vigore delle disposizioni della LPN e la risorsa fosse stata utilizzata in Svizzera ai sensi di quanto prescritto nel Protocollo di Nagoya.

Numero 6 – In determinati casi, una risorsa genetica utilizzata in un’altra Parte del Protocollo di Nagoya dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni della LPN è trasmessa agli utenti successivi per un’utilizzazione conforme al Protocollo di Nagoya. Da questa situazione la persona offerente (p. es. un intermediario che vende una risorsa genetica affinché venga utilizzata) può trarre determinati vantaggi. Conformemente al numero 6, in caso di trasmissione della risorsa genetica a terzi, occorre pertanto fornire il nome e l’indirizzo degli utenti successivi e indicare la data della trasmissione. Insieme ai diritti di trasmissione, queste informazioni possono fungere da prova che una determinata risorsa genetica è stata trasmessa legalmente.

Numero 7 – Qualora una Parte del Protocollo di Nagoya abbia disciplinato l’accesso alle proprie risorse genetiche, occorre registrare tutti i permessi o documenti equivalenti (p. es. decisioni, conferme di notifiche ecc.) che attestino il PIC della Parte autorizzata del Protocollo di Nagoya nonché le informazioni concernenti i diritti di utilizzazione e di trasmissione (cfr. lett. a). Il permesso è solitamente rilasciato dall’autorità competente nel Paese fornitore. In presenza di più autorità, potrebbero essere necessari più permessi. Una Parte contraente può anche vincolare l’accesso alle proprie risorse genetiche a un permesso rilasciato da un privato, da un’istituzione e/o da una comunità indigena o locale. Per sapere se e come una Parte del Protocollo ha disciplinato l’accesso alle proprie risorse genetiche, ci si può informare presso il Centro di scambio d’informazioni sull’ABS («ABS Clearing House»)18, le autorità nazionali o i centri di contatto per il Protocollo di Nagoya. In assenza di una regolamentazione interna, si raccomanda di conservare gli attestati scritti delle autorità nazionali competenti o dei centri di contatto che dimostrano che non è necessario alcun permesso di sorta.

Numero 8 – Questa disposizione concerne le informazioni sulla condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche. Tale condivisione viene di solito regolata al momento dell’accesso alle risorse genetiche in base a condizioni reciprocamente concordate («Mutually Agreed Terms, MAT») tra il fornitore e l’utente delle risorse genetiche. A seconda delle norme interne ai singoli Paesi, il fornitore può essere l’autorità nazionale competente, un’istituzione nazionale, una comunità indigena o locale e/o un privato. Secondo il numero 8 della lettera b, vanno pertanto registrate, conservate e trasmesse tutte le informazioni rilevanti che dimostrino che sono state stabilite di comune accordo condizioni per la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche. Tra queste vi sono in particolare i contratti di condivisione dei benefici o altre convenzioni in cui sia stabilito quali benefici (monetari o meno) vengono condivisi. Se, conformemente alle prescrizioni interne, non è necessaria alcuna condivisione dei benefici, occorre conservare, se disponibili, gli attestati scritti del fornitore delle risorse genetiche che lo dimostrano. In linea con gli obiettivi del Protocollo di Nagoya e della Convenzione sulla diversità biologica, si raccomanda comunque di condividere anche in questi casi in modo giusto ed equo con i fornitori i benefici tratti dall’utilizzazione delle risorse genetiche e di conservare le informazioni pertinenti.

Capoverso 2: se determinate informazioni di cui al capoverso 1 lettera b non sono note o non possono essere fornite, è necessario indicarne i motivi, conservarli e trasmetterli agli

18 https://absch.cbd.int/#!/ (in inglese) 11/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482