Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine

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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482

utenti successivi. Poiché l’obbligo di diligenza non è applicabile retroattivamente ossia vale soltanto in caso di accesso futuro alle risorse genetiche di altre Parti, in linea di massima non vi dovrebbero essere problemi a registrare le informazioni di cui al capoverso 1 lettera b.

Capoverso 3: in presenza di una situazione di emergenza riconosciuta a livello internazionale o nazionale in cui sia in pericolo la salute dell’uomo, di animali o di piante oppure l’ambiente, è sufficiente che l’obbligo di diligenza in caso di utilizzazione di risorse genetiche costituite da agenti patogeni od organismi nocivi sia interamente adempiuto solo fino alla commercializzazione dei prodotti il cui sviluppo si basa su queste risorse.

Le situazioni di emergenza riconosciute a livello internazionale o nazionale sono stabilite dalle autorità nazionali competenti o da organizzazioni internazionali conformemente a disposizioni nazionali o internazionali (p. es. l’Organizzazione mondiale della sanità [OMS], conformemente al Regolamento sanitario internazionale). Per «organismi patogeni» si intendono gli organismi che possono causare malattie nell’uomo, negli animali e nelle piante addomesticati, nella flora e nella fauna selvatiche o in altri organismi (cfr. art. 3 lett. e dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA19). Per «organismi nocivi» si intendono invece le specie, i ceppi o i biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni potenzialmente nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali (cfr. art. 2 lett. a dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali20).

La disposizione in oggetto serve a garantire che, in situazioni di emergenza, il rispetto dell’obbligo di diligenza non ritardi l’accesso a organismi patogeni o nocivi in Svizzera. Un ricercatore che, durante una situazione di emergenza riconosciuta, sta studiando un organismo patogeno per sviluppare un vaccino contro di esso, non sarà tenuto ad adempiere appieno l’obbligo di diligenza prima che il vaccino sia stato commercializzato. Il rispetto dell’obbligo di diligenza dovrà poi essere notificato all’UFAM conformemente all’articolo 4 ONag.

Se, per l’accesso a organismi patogeni o nocivi in situazioni di emergenza, sia necessaria un’autorizzazione ed eventualmente un accordo sulla condivisione dei benefici dipende invece dalla regolamentazione in materia di accesso stabilita nei Paesi fornitori e non dalle disposizioni della ONag. L’articolo 8 lettera b del Protocollo di Nagoya prevede che le Parti possano prendere in considerazione non solo la necessità di accedere sollecitamente alle risorse genetiche ma anche di condividere altrettanto sollecitamente in modo giusto ed equo i benefici derivanti dall’uso di tali risorse genetiche. Ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 4 del Protocollo di Nagoya, a determinati organismi patogeni si applicano però disposizioni speciali, in base alle quali l’utilizzazione di questi organismi non è soggetta all’obbligo di diligenza secondo la LPN o la ONag (p. es. quadro dell’OMS relativo allo scambio di virus influenzali e all’accesso ai vaccini21).

Capoverso 4: a partire dalla fine dell’utilizzazione o dei benefici tratti dall’utilizzazione, tutte le informazioni devono essere conservate per dieci anni e, su richiesta, messe a disposizione delle autorità esecutive. Esse vanno inoltre conservate finché è conservata la risorsa genetica o il prodotto il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione della risorsa genetica.

19 RS 814.911

20 RS 916.20

21 Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework: www.who.int/influenza/pip/en/ (in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo) 12/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482