Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine
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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482
in corso o prevista della ricerca e dello sviluppo, nonché i risultati e i prodotti ricavati da questa utilizzazione.
Numero 3 – Secondo l’articolo 6 del Protocollo di Nagoya, l’accesso alle risorse genetiche al fine della loro utilizzazione è subordinato al consenso informato preventivo («Prior Informed Consent, PIC») della Parte che mette a disposizione tali risorse, sempre che tale Parte non abbia deciso altrimenti. Inoltre, l’accesso alle risorse genetiche detenute dalle comunità indigene e locali e alle conoscenze tradizionali associate a tali risorse deve avvenire, a seconda delle norme interne in materia, previo PIC oppure con l’approvazione e la partecipazione delle comunità indigene o locali.
Come data dell’accesso alle risorse genetiche va pertanto registrato il momento in cui è stato concesso il consenso. Qualora fosse necessario un consenso da più parti (p. es. sia dalle autorità nazionali che da quelle regionali o locali), andrà registrata la data in cui si dispone di tutti i consensi. Se invece non è richiesto alcun consenso, la data in questione è quella in cui è concretamente avvenuto l’accesso alla risorsa genetica nella Parte che l’ha messa a disposizione. Registrare in modo preciso il momento dell’accesso a una risorsa genetica e alle conoscenze tradizionali a esse associate è importante per poter stabilire se trovano applicazione norme interne in materia ed eventualmente quali.
Numero 4 – Il concetto di «fonte» è spiegato in modo esaustivo nel messaggio sul Protocollo di Nagoya (n. 3.2) e va interpretato in modo analogo a quanto illustrato nel messaggio relativo alla revisione della legge sui brevetti17. Come fonte va indicata innanzitutto la Parte del Protocollo di Nagoya che ha messo a disposizione la risorsa genetica, ossa il Paese che ha concesso il consenso informato preventivo (PIC) per la risorsa genetica interessata. Qualora una risorsa genetica provenga da una comunità indigena o locale, occorre indicare anche la comunità che detiene il sapere in questione e che ha concesso il proprio consenso per l’utilizzo della risorsa. Se la fonte originaria non è nota o non può essere rintracciata, occorre specificarne i motivi e indicare le fonti secondarie note. Se si tratta della fonte diretta (p. es. nome e indirizzo della raccolta ex situ) da cui la risorsa genetica è stata acquisita, occorre registrare le informazioni di cui al numero 5.
Numero 5 – Oltre alla fonte (cfr. n. 4), occorre sempre indicare anche le informazioni seguenti: 1) il nome e l’indirizzo della persona fisica o giuridica da cui è stata acquisita la risorsa genetica; 2) la data dell’acquisizione; 3) se disponibile, un attestato della persona da cui risulti che questa ha acquisito legalmente la risorsa genetica per l’utilizzazione prevista e che è autorizzata a trasmetterla. Un simile attestato può servire in particolare a discolpare gli utenti in Svizzera in caso di mancato rispetto delle prescrizioni sull’accesso e sulla compensazione dei benefici, oltre a essere utile nel caso in cui una risorsa genetica sia stata acquisita da un intermediario in un Paese terzo. Per esempio, una determinata risorsa genetica proveniente dal Messico (Parte del Protocollo di Nagoya) può essere acquisita tramite un intermediario negli Stati Uniti (Paese non Parte del Protocollo di Nagoya). Secondo il diritto svizzero, in questo caso l’obbligo di diligenza si applicherebbe se l’accesso alla risorsa gene-
17 FF 2006 1, pag. 77: «Il termine “fonte” (source) va inteso nel senso più ampio possibile e comprende il luogo geografico d’origine conformemente al considerando 27 della Direttiva CE sulla biotecnologia, il “Paese d’origine delle risorse genetiche” (country of origin) e il “Paese fornitore di risorse genetiche” ai sensi dell’articolo 2 CBD nonché altre fonti come per esempio banche di geni, orti botanici, banche di dati e pubblicazioni scientifiche. Infine come fonte delle risorse genetiche può essere indicato anche il sistema multilaterale istituito dal Trattato internazionale della FAO. […] Di conseguenza come fonte ai sensi dell’articolo 49a D- LBI va indicato in primo luogo il Paese che fornisce le risorse genetiche o la comunità indigena e locale dalla quale proviene il sapere tradizionale». 10/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482