Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine
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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482
giornamenti di una prassi riconosciuta devono essere comunicati all’UFAM. Quest’ultimo può aggiungere all’elenco una prassi che soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1 anche di propria iniziativa.
Capoverso 4: in questo capoverso sono descritte le condizioni a cui una determinata prassi può essere stralciata dall’elenco.
Art. 7 Riconoscimento di collezioni
Le risorse genetiche e le informazioni a esse associate sono spesso raccolte in collezioni conservate presso istituti pubblici o privati. Si tratta per esempio di banche di geni di specie vegetali, di collezioni di ceppi di microrganismi, di piante in giardini botanici, di collezioni scientifiche in musei ecc. Le collezioni possono quindi essere fonti importanti di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali a esse associate. I detentori di tali collezioni possono contribuire in modo decisivo al rispetto degli obblighi che incombono agli utenti delle risorse o delle conoscenze. Nel contempo, le collezioni consentono di conservare ex situ componenti importanti della biodiversità e assolvono quindi una funzione determinante nella conservazione della biodiversità a livello globale.
Al pari di quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento UE28, l’articolo 7 ONag disciplina l’approntamento di un elenco, tenuto dall’UFAM, di collezioni riconosciute su base volontaria. I detentori delle collezioni che figurano nell’elenco garantiscono che le risorse genetiche sono ben documentate, che l’accesso a tali risorse è avvenuto nel rispetto della legge e che, ove necessario, sono state definite condizioni reciprocamente concordate per la condivisione dei benefici. Per gli utenti che acquisiscono risorse genetiche da una collezione riportata nell’elenco diventa così più semplice ottemperare all’obbligo di diligenza, in quanto tutte le informazioni rilevanti sulle risorse in sé sono già disponibili. Quanto ai detentori delle collezioni, il fatto che una collezione sia riconosciuta sottolinea il contributo da essi fornito nel conservare la diversità biologica e nel garantire una giusta ed equa condivisione dei benefici tratti dall’utilizzazione delle risorse genetiche. Rafforza la fiducia riposta dai Paesi fornitori nelle collezioni stesse e facilita l’accesso a nuove risorse genetiche ovvero la loro acquisizione, nonché gli scambi con altre collezioni. Il riconoscimento di collezioni in Svizzera dovrebbe inoltre far sì che le collezioni elvetiche raggiungano standard equivalenti a quelli di collezioni riconosciute di Paesi dell’UE e non siano quindi pregiudicate rispetto a queste ultime.
Capoverso 1: in questo capoverso si sancisce che l’UFAM tiene un elenco pubblico di collezioni riconosciute per le quali il detentore garantisce che a) in sede di acquisizione, conservazione e trasmissione di risorse genetiche e delle informazioni a esse associate sono soddisfatte le esigenze di cui agli articoli 3−5 e 8 ONag e b) in sede di scambio di risorse genetiche o delle informazioni a esse associate con altre collezioni che non utilizzano le risorse genetiche in questione e non traggono benefici diretti dalla loro utilizzazione, si fa uso di procedure e strumenti standardizzati che garantiscono la tracciabilità e il monitoraggio dello scambio.
Le procedure e gli strumenti standardizzati con i quali i detentori delle collezioni soddisfano le esigenze menzionate dipendono soprattutto dal tipo di collezione e dall’attività svolta. Per
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