Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine

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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482

L’articolo 3 ONag precisa in particolare l’articolo 23n capoversi 5 (situazioni d’emergenza) e 6 (informazioni) LPN.

Capoverso 1: in questa disposizione sono elencate le informazioni che, in ottemperanza dell’obbligo di diligenza di cui all’articolo 23n LPN, devono essere registrate, conservate e trasmesse agli utenti successivi. Secondo il messaggio sul Protocollo di Nagoya, spetta in linea di principio agli utenti dimostrare che è stato rispettato l’obbligo di diligenza (principio dell’autoresponsabilità). Le informazioni elencate nell’allegato 1 ONag vanno intese come requisiti minimi, da soddisfare in ogni caso in assenza di altre prescrizioni. La compilazione esatta delle informazioni dipende inoltre dal fatto che una Parte contraente abbia disciplinato l’accesso alle proprie risorse genetiche e dalle modalità con cui l’ha fatto. Per accrescere la certezza del diritto, si raccomanda pertanto di registrare, conservare ed eventualmente trasmettere agli utenti successivi anche informazioni complementari, non menzionate espressamente nel capoverso 1 (p. es. le e-mail scambiate tra utenti e coloro che mettono a disposizioni le risorse genetiche, le registrazioni di chiarimenti forniti per telefono ecc.).

Lettera a – Nel caso in cui la risorsa genetica in questione provenga da una Parte del Protocollo di Nagoya che ha disciplinato l’accesso e ha rilasciato un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, occorre conservare ed eventualmente trasmettere in particolare l’identificatore unico del certificato ed eventuali altre informazioni sui diritti di utilizzazione e di trasmissione, contenuti in generale nei permessi o in altri documenti equivalenti. Per diritti di utilizzazione si intende in particolare se una risorsa genetica può essere utilizzata per scopi non commerciali e/o commerciali. I diritti di trasmissione si riferiscono invece alla facoltà di trasmettere una risorsa genetica a terzi.

Lettera b – In assenza di un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, occorre registrare, conservare ed eventualmente trasmettere le informazioni di cui ai numeri 18 della disposizione in oggetto. Le informazioni di cui ai numeri 14 e in parte anche 5 vanno registrate in ogni caso, indipendentemente dalle modalità con cui una Parte ha disciplinato l’accesso alle sue risorse genetiche. Le informazioni di cui ai numeri 68 dipendono invece da come si configurano le norme interne in materia di accesso stabilite dal Paese fornitore.

Numero 1 – In linea di principio, occorre registrare il nome e l’indirizzo della persona giuridica che utilizza la risorsa genetica conformemente al Protocollo di Nagoya o ne trae benefici diretti (p. es. l’organizzazione, la ditta, l’istituto ecc.). Soltanto nel caso in cui la risorsa genetica sia utilizzata da qualcuno che non ha alcun legame con una persona giuridica (p. es. un ricercatore che non lavora per un istituto o un’organizzazione), si dovranno registrare il nome e l’indirizzo della persona fisica.

Numero 2 – Secondo questa disposizione, occorre descrivere la risorsa genetica o l’oggetto nonché l’utilizzazione che ne viene fatta. Per la definizione di risorsa genetica e della sua utilizzazione si rinvia al numero 3.3 (art. 2 Definizioni). Per «oggetto» si intendono, per esempio, campioni di terreno o d’acqua dai quali possono essere isolate delle risorse genetiche. L’obbligo di diligenza implica che la risorsa genetica e/o l’oggetto in questione siano descritti nel modo più preciso possibile. In particolare, occorre registrare la composizione biochimica o genetica della risorsa che viene studiata o sviluppata. La descrizione deve inoltre contenere informazioni sulla tassonomia della risorsa genetica e, se disponibile, un rinvio alla risorsa genetica in una collezione, l’identificatore unico della risorsa genetica ecc. Per quanto riguarda la descrizione dell’utilizzazione, occorre registrare in primis se la risorsa è utilizzata a fini commerciali o meno. Si raccomanda inoltre di registrare altri aspetti della fase 9/23

267/2006-01825/06/50/03/F165-0482