Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine

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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482

Considerato che anche altri Paesi europei si apprestano a disciplinare l’accesso alle proprie risorse genetiche (cfr. n. 2.3), sulla base dei dati ricavati nel quadro dell’adempimento dell’obbligo di notifica il Consiglio federale sarà in grado di verificare come e per quali risorse genetiche varrebbe la pena instaurare un sistema di condivisione dei benefici.

Capoverso 1: conformemente a questo capoverso, quando accede a risorse genetiche in Svizzera l’utente è tenuto a registrare, conservare e trasmettere agli utenti successivi determinate informazioni. Questa disposizione si applica tanto agli utenti svizzeri quanto a quelli stranieri. Al pari di quanto avviene per l’utilizazzione di risorse genetiche provenienti da altre Parti del Protocollo di Nagoya, la disposizione non avrà tuttavia effetto retroattivo, ma concerne soltanto i nuovi accessi a risorse genetiche provenienti dalla Svizzera.

Le informazioni da registrare sono: 1) il nome e l’indirizzo dell’utente stesso; 2) la descrizione della risorsa genetica o dell’oggetto e della rispettiva utilizzazione; 3) la data e nel luogo dell’accesso alla risorsa genetica (cfr. n. 3.4). Occorre poi documentare il luogo esatto dell’accesso in situ alla risorsa genetica (p. es. i georiferimenti del luogo in cui è stato prelevato un campione di terreno contenente risorse genetiche). Qualora non fosse noto il luogo esatto in cui è avvenuto l’accesso in situ alla risorsa genetica, occorre indicare il luogo in cui è avvenuto l’accesso ex situ (p. es. l’indirizzo di una collezione). Secondo la lettera d, sono poi necessari il nome e l’indirizzo della persona da cui la risorsa genetica è stata acquisita direttamente e, conformemente alla lettera e, in caso di trasmissione della risorsa genetica, il nome e l’indirizzo degli utenti successivi e la data della trasmissione.

Capoverso 2: al pari di quanto avviene per l’accesso a risorse genetiche in altre Parti del Protocollo di Nagoya, le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere notificate all’UFAM prima dell’autorizzazione di messa in commercio oppure prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche provenienti dalla Svizzera. Anche l’obbligo di notifica si applica agli utenti svizzeri quanto a quelli stranieri e vale anche quando viene commercializzato un prodotto il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione all’estero di risorse genetiche della Svizzera.

L’obbligo di notifica serve innanzitutto a monitorare l’uso commerciale delle risorse genetiche provenienti dalla Svizzera. Esso concorre inoltre a rilevare meglio il valore monetario della diversità biologica della Svizzera e far valere i diritti sovrani della Svizzera sulle proprie risorse. Permette infine di stabilire più facilmente se e come approntare, in futuro, un sistema nazionale di condivisione dei benefici.

Capoverso 3: la notifica può anche essere fatta su base volontaria, per esempio qualora non sia prevista alcuna commercializzazione (è questo il caso di un progetto di ricerca a scopo non commerciale nel quale viene impiegata una risorsa genetica proveniente dalla Svizzera). La possibilità della notifica su base volontaria torna utile soprattutto agli utenti che devono attestare presso servizi di controllo in altre Parti del Protocollo di Nagoya che la loro risorsa genetica proviene dalla Svizzera. Essa accresce inoltre la certezza del diritto e può facilitare la collaborazione con partner all’estero attive nel settore della ricerca.

Capoverso 4: una volta effettuata la notifica, l’utente riceve un numero di registro e, su richiesta, una certificazione attestante che sono state rispettate le prescrizioni in Svizzera sull’accesso e sulla condivisione dei benefici. La certificazione può essere costituita da una decisione emanata dall’UFAM. Nella misura del possibile, la notifica è trasmessa al Centro di scambio d’informazioni sull’ABS («ABS Clearing House»), in modo tale che possa essere

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