Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine

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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482

emesso un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale. Per la certificazione di cui sopra viene prelevato un emolumento pari a 500 franchi conformemente all’allegato 3b dell’ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’UFAM (cfr. n. 4). L’importo dell’emolumento è calcolato partendo dal presupposto che il rilascio della certificazione richieda all’autorità competente circa 34 ore di lavoro (140 fr./ora).

Capoverso 5: al pari di quanto avviene per le informazioni da registrare nel quadro dell’obbligo di diligenza di cui all’articolo 3 ONag, anche in questo caso le informazioni sulle risorse genetiche in Svizzera devono essere conservate per dieci anni dalla fine dell’utilizzazione o dei benefici tratti dall’utilizzazione e, su richiesta, devono essere messe a disposizione delle autorità esecutive. Sostanzialmente, le informazioni vanno conservate finché viene conservata la risorsa genetica o il prodotto il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di una risorsa genetica.

Art. 9 Conservazione e uso sostenibile

Secondo l’articolo 23q capoverso 2 LPN, la Confederazione può sostenere la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche in Svizzera. Questo sostegno può assumere la forma di mezzi tecnici (p. es. elaborazione di raccomandazioni o messa a disposizione di banche dati) o finanziari (p. es. contributi a progetti di conservazione).

Capoverso 1: questo capoverso sancisce che le domande di sostegno finanziario per la conservazione e l’uso sostenibile di risorse genetiche secondo l’articolo 23q capoverso 2 LPN devono essere presentate all’UFAM.

Capoverso 2: possono essere sostenute in particolare le attività di istituti od organizzazioni che conservano, caratterizzano, usano in modo sostenibile risorse genetiche in situ o ex situ oppure impiegano i benefici derivanti dall’utilizzazione di tali risorse per la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile dei suoi componenti. I concetti di conservazione in situ ed ex situ sono definiti nell’articolo 2 della Convenzione sulla diversità biologica32.

Per ottenere un aiuto finanziario ai sensi dell’articolo 23q capoverso 2 LPN il richiedente deve pertanto presentare all’UFAM una domanda motivata da cui risulti in quale misura le attività per cui si chiede detto aiuto contribuiscono nell’immediato e a lungo termine alla conservazione e all’uso sostenibile di risorse genetiche nonché alla giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti da tale uso.

I progetti che beneficiano dell’aiuto finanziario dovrebbero concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati nella Convenzione sulla diversità biologica, incluso quello della giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche, ed essere conformi alla Strategia Biodiversità Svizzera33.

Capoverso 3: su richiesta, le informazioni sulle risorse genetiche per la cui conservazione e uso sostenibile è stato concesso un aiuto finanziario devono essere messe a disposizione dell’UFAM. Queste informazioni includono anche eventuali benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse e condivisi in modo giusto ed equo. Lo scopo è anche quello di contribuire a monitorare la biodiversità in Svizzera e l’uso che ne viene fatto.

32 RS 0.451.43

33 Strategia Biodiversità Svizzera: http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01660/index.html?lang=it 20/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482