Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine

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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482

zione complementare sono tuttavia lasciate alla discrezione dei singoli Stati membri. Il Regolamento UE è entrato in vigore il 9 giugno 2014. Gli articoli 4, 7 e 9 del Regolamento (misure relative agli utilizzatori) diventeranno applicabili per l’UE soltanto il 12 ottobre 2015. Diversi altri Stati membri (p. es. la Francia10) stanno lavorando a nuove regolamentazioni a livello nazionale che includano anche disposizioni esaustive in materia di accesso alle proprie risorse genetiche.

L’approccio normativo adottato dall’UE è molto simile a quello adottato in Svizzera. L’obbligo di diligenza in Svizzera è tuttavia stato concepito in modo più flessibile allo scopo di poterlo applicare facilmente in tutti i settori interessati. Poiché gli utenti svizzeri intrattengono un intenso scambio di risorse genetiche in particolare con gli utenti degli Stati membri dell’UE, appare opportuno che le normative svizzere relative alle risorse genetiche siano il più possibile armonizzate con quelle dell’UE.

Oltre all’UE, anche la Norvegia ha ratificato il Protocollo di Nagoya. La Norvegia inoltre, al pari degli Stati membri citati sopra, sta lavorando a nuove regolamentazioni in materia di accesso alle proprie risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali a esse associate. Presso il Centro di scambio d’informazioni di cui all’articolo 14 del Protocollo di Nagoya11 è consultabile una panoramica di tutte le ratifiche e norme nazionali relative all’accesso e all’equa condivisione dei benefici.

2.4 Ripercussioni per la Confederazione e per i Cantoni

Le ripercussioni per la Confederazione e per i Cantoni sono già state illustrate in modo esaustivo nel quadro della ratifica del Protocollo di Nagoya (n. 4.1 e 4.2 del messaggio12). L’ordinanza non avrà altre ripercussioni di rilievo per Confederazione e Cantoni. Le risorse umane e finanziarie per l’attuazione della ONag sono sufficienti. I compiti attribuiti alle autorità sono descritti più sotto (cfr. n. 3.6).

2.5 Ripercussioni per i settori della ricerca e dell’economia

Le ripercussioni per i settori della ricerca e dell’economia sono già state illustrate in modo esaustivo nel quadro della ratifica del Protocollo di Nagoya (n. 4.3 del messaggio13). Dalla valutazione economica14 relativa alla ratifica del Protocollo di Nagoya è emerso che, nel lungo termine, l’attuazione di questo Protocollo avrà un impatto positivo sui due settori in oggetto. Il fatto di poter fare riferimento a un quadro normativo chiaro per l’utilizzazione di risorse genetiche consentirà di accrescere la certezza del diritto. Norme trasparenti in materia di accesso alle risorse e centri di contatto nelle Parti del Protocollo contribuiranno ad agevolare

10 Cfr. il progetto di legge relativo alla biodiversità: http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl1847.pdf (in francese)

11 Access and Benefit-Sharing Clearing-House: https://absch.cbd.int/ (in inglese)

12 RS 13.034

13 RS 13.034

14 Ratifica del Protocollo di Nagoya. Valutazione economica. Rif./n. di pratica: L252-3725 (disponibile previa richiesta all’UFAM; in tedesco). 5/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482