Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine
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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482
sorse genetiche nonché altri negozi giuridici legati a queste conoscenze dai quali vengono tratti benefici finanziari.
Analogamente al Regolamento UE, la ONag contiene anche la definizione di «certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale»: quest’ultimo serve agli utenti a prova del fatto che l’accesso alle risorse genetiche è avvenuto in conformità con il consenso informato preventivo e che sono state create condizioni reciprocamente concordate per la condivisione dei benefici. La definizione è ricavata da quanto prescritto nell’articolo 17 capoverso 4 del Protocollo di Nagoya.
3.4 Esigenze per l’utilizzazione di risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali a esse associate da parte di altre Parti del Protocollo di Nagoya
Art. 3 Obbligo di diligenza
L’obbligo di diligenza è descritto nell’articolo 23n LPN. Conformemente al capoverso 1 di questo articolo, chi utilizza risorse genetiche deve usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire che l’accesso a queste risorse sia avvenuto legalmente e che siano state stabilite di comune accordo condizioni per la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.
L’articolo 23n capoverso 2 LPN disciplina le situazioni in cui non trova applicazione l’obbligo di diligenza. Tra queste, vi sono i casi in cui ad accedere alle risorse genetiche sono Paesi che non sono Parti del Protocollo di Nagoya oppure in cui la risorsa genetica in questione è prevista per un’utilizzazione specifica che sottostà a uno strumento internazionale specifico secondo l’articolo 4 del Protocollo di Nagoya (p. es. nel caso di risorse genetiche che rientrano nel sistema multilaterale di equa ripartizione dei vantaggi sancito dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, IT-PGRFA16). Secondo l’articolo 25d LPN, inoltre, l’obbligo di diligenza non ha effetto retroattivo, ossia si applica solo nei casi in cui l’accesso alle risorse genetiche è avvenuto dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni della LPN.
I capoversi 3 e 4 dell’articolo 23n LPN specificano cosa si intende per utilizzazione delle risorse genetiche e per accesso legale a tali risorse.
Secondo l’articolo 23n capoverso 5 LPN, se l’obbligo di diligenza non è adempiuto, l’utente deve provvedere al suo adempimento a posteriori oppure rinunciare a utilizzare le risorse genetiche in questione o a trarre direttamente benefici dalla loro utilizzazione. Il Consiglio federale può tuttavia prevedere che, in situazioni d’emergenza, i requisiti relativi agli agenti patogeni o agli organismi nocivi possano essere adempiuti in un secondo tempo.
L’articolo 23n capoverso 6 LPN sancisce infine che il Consiglio federale è tenuto a definire le informazioni sulle risorse genetiche utilizzate che devono essere registrate e trasmesse agli utenti successivi.
16 RS 0.910.6
8/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482