Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferinento/numero d’incarto: F165-0482

Lo scopo della presente disposizione è garantire che, qualora venga controllato se gli obblighi di diligenza e di notifica sono stati rispettati, tutta la documentazione pertinente resti disponibile per un periodo sufficiente dopo la fine dell’utilizzazione e che, nell’eventualità di una nuova utilizzazione di una risorsa genetica conservata per esempio in una collezione, sia possibile consultare le informazioni del caso.

Art. 4 Obbligo di notifica

L’obbligo di notifica è descritto all’articolo 23o LPN. Secondo il capoverso 1 di questo articolo, il rispetto dell’obbligo di diligenza deve essere notificato all’UFAM prima dell’ottenimento dell’autorizzazione di messa in commercio oppure, se non è necessaria un’autorizzazione, prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche.

Il capoverso 2 stabilisce che le informazioni relative al rispetto dell’obbligo di diligenza possono essere trasmesse a terzi e che alcune delle informazioni notificate possono essere rese accessibili pubblicamente.

Secondo il capoverso 3, infine, il Consiglio federale designa i servizi cui compete la verifica del rispetto dell’obbligo di notifica e può prevedere deroghe a tale obbligo se la verifica o il rispetto dell’obbligo di diligenza sono garantiti in altro modo.

Nel messaggio sul Protocollo di Nagoya sono già state illustrate in modo esaustivo le modalità con cui è possibile implementare l’obbligo di notifica di cui all’articolo 23o LPN. L’articolo 4 ONag precisa ulteriormente tale obbligo. Il concetto di commercializzazione è stato definito all’articolo 2 ONag, mentre i servizi di cui all’articolo 23o capoverso 3 LPN, cui compete la verifica del rispetto dell’obbligo di notifica, sono precisati all’articolo 11 ONag.

Capoverso 1: conformemente a questa disposizione, prima di commercializzare o di mettere in commercio un prodotto il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di una risorsa genetica, l’utente deve notificare all’UFAM che è stato rispettato l’obbligo di diligenza. Tra questi prodotti rientrano quelli costituiti da risorse genetiche in sé (p. es. una nuova varietà vegetale resistente a malattie), quelli che di per sé non sono più una risorsa genetica (p. es. un farmaco il cui principio attivo è stato isolato a partire da una risorsa genetica) e anche quelli che hanno potuto essere realizzati grazie all’utilizzazione di una risorsa genetica specifica proveniente da una Parte del Protocollo di Nagoya (p. es. una sostanza aromatica prodotta mediante una procedura biotecnologica a partire da un battere specifico).

La notifica dev’essere inoltrata mediante un modulo nel quale l’utente possa attestare che è stato rispettato l’obbligo di diligenza e fornire per via elettronica le informazioni che ha registrato conformemente a tale obbligo (cfr. art. 3 ONag). Al pari di quanto succede per l’obbligo di diligenza, anche in questo caso, le informazioni da notificare all’UFAM dipendono dalla presenza o meno di un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale o di norme interne al Paese fornitore sull’accesso alle proprie risorse genetiche.

Capoverso 2: la notifica può essere fatta anche su base volontaria, segnatamente se non è prevista alcuna commercializzazione. Questa possibilità viene offerta per accrescere la certezza del diritto in caso di utilizzazione di risorse genetiche. In presenza di un progetto di ricerca a scopi non commerciali, una notifica volontaria può per esempio facilitare la collaborazione con altri istituti di ricerca, in quanto, sulla base del numero di registro della notifica è possibile dimostrare che in Svizzera è stato rispettato l’obbligo di diligenza. Poiché, attraver-

13/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482