Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine
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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482
3.6 Compiti delle autorità
Art. 10 Compiti dell’UFAM
Conformemente agli articoli 24f e 24g LPN, l’attuazione della presente ordinanza spetta innanzitutto alla Confederazione. Quest’ultima può tuttavia delegare parzialmente ai Cantoni il controllo dell’obbligo di diligenza nel caso in cui essi assolvano già compiti esecutivi nel quadro di procedure esistenti, quali il controllo dell’obbligo di diligenza in un ambito circoscritto.
Capoverso 1: nel capoverso 1 viene precisato quanto sancito negli articoli 24f e 24g LPN e negli articoli 13, 14 e 29 del Protocollo di Nagoya e sono enumerati i compiti esecutivi assunti dall’UFAM. Questi includono per esempio: la gestione di una banca dati nella quale confluiscono le informazioni relative agli obblighi di diligenza e di notifica; la gestione di un centro nazionale di informazioni sull’accesso alle risorse genetiche e sulla condivisione dei benefici tratti dall’utilizzazione di tali risorse («ABS Clearing House» nazionale); il coordinamento e lo scambio di informazioni con il centro internazionale di scambio di informazioni sull’accesso e sulla condivisione dei benefici tratti dall’utilizzazione di tali risorse («ABS Clearing House» internazionale) e con il Segretariato della Convenzione sulla diversità biologica. Conformemente alla lettera g, l’UFAM verifica il rispetto degli obblighi di diligenza e di notifica in presenza di indicazioni concrete relative alla loro violazione. Di norma, la notifica da effettuare prima della messa in commercio o della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate è di natura puramente formale. In questo modo si può garantire che la procedura di autorizzazione di messa in commercio non venga ritardata perché dev’essere adempiuto l’obbligo di notifica.
Capoverso 2: l’UFAM incoraggia gli utenti a condividere su base volontaria, in modo giusto ed equo, i benefici derivanti dall’utilizzazione di risorse genetiche anche in assenza di un obbligo legale. I benefici ricavati dovrebbero essere impiegati per la conservazione della diversità biologica e per l’uso sostenibile dei suoi componenti. Questi benefici includono anche quelli tratti dall’utilizzazione di risorse genetiche provenienti dalla Svizzera e da Paesi in cui non vi sono norme interne vincolanti in materia di condivisione dei benefici. Nella prassi, queste possono tuttavia essere sostituite per esempio da regole di comportamento giuridicamente non vincolanti, da direttive oppure da norme o procedure collaudate elaborate dalle associazioni di utenti attivi in diversi settori (p. es. l’IPEN; cfr. commento all’art. 7). La disposizione in oggetto concorre quindi a cogliere l’obiettivo sancito nel Protocollo di Nagoya di una condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti dall’utilizzazione di risorse genetiche, nonché ad attuare l’articolo 9 del Protocollo, secondo cui le Parti sono tenute a incoraggiare utenti e fornitori a convogliare tali benefici verso la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile dei suoi componenti.
Art. 11 Compiti di altre autorità
Definendo i compiti delle altre autorità, questo articolo precisa il capoverso 3 dell’articolo 23o LPN, secondo il quale il Consiglio federale designa i servizi cui compete la verifica del rispetto dell’obbligo di notifica. Conformemente al messaggio sul Protocollo di Nagoya, questi servizi sono in particolare l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), l’Ufficio fede-
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