Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine
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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482
l’accesso alle risorse genetiche. Infine, la condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche concorrerà a preservare la biodiversità nei Paesi fornitori e a garantire a lungo termine l’accesso alle risorse genetiche.
Le disposizioni della ONag precisano quelle della LPN. Esse consentono di facilitare l’applicazione degli obblighi di diligenza e di notifica nel settore della ricerca e dell’economia e concorrono a una maggiore certezza del diritto in sede di utilizzazione delle risorse genetiche. Le informazioni da registrare per ottemperare all’obbligo di diligenza (art. 3 ONag) sono state stabilite in modo tale da tener conto delle caratteristiche settoriali. Un’applicazione corretta dell’obbligo di notifica (art. 4 e 11 ONag) non dovrebbe ritardare in alcun modo la procedura di messa in commercio. Sono poi state previste misure per agevolare ulteriormente il rispetto dei nuovi obblighi in settori specifici (p. es. art. 6 e 7 ONag).
Le nuove disposizioni concernenti l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera (art. 8 ONag) sono state concepite in modo tale da non aumentare l’onere a carico dei ricercatori che operano su suolo nazionale. Nel quadro dei progetti di ricerca elvetici, l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera è già oggi ben documentato, ragion per cui l’obbligo di documentazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 dovrebbe essere adempiuto in partenza.
Le imprese che commercializzano prodotti ricavati dall’utilizzazione di risorse genetiche provenienti dalla Svizzera saranno invece confrontate con un leggero aumento dell’onere a loro carico come conseguenza dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 8 capoversi 2–4; tale aumento sarà tuttavia più che compensato dal guadagno in termini di certezza del diritto nell’utilizzare le risorse. Il fatto di notificare che l’accesso alle risorse genetiche utilizzate è avvenuto in Svizzera consentirà in particolare di semplificare la collaborazione con i partner in altre Parti del Protocollo (p. es. Paesi UE) nelle quali dev’essere attestata l’origine legale delle risorse genetiche.
Infine, disciplinando l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera (art. 8) si potrà ottenere un quadro più chiaro dell’uso commerciale della biodiversità elvetica e rafforzare di conseguenza i diritti sovrani della Svizzera sulle proprie risorse genetiche. Soltanto documentando in modo appropriato l’utilizzazione delle sue risorse genetiche, infatti, la Svizzera potrà riuscire a far valere i propri diritti.
3 COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI
3.1 Premessa
Le disposizioni della ONag si fondano su quelle del capo 3c della LPN («Risorse genetiche»), già commentate in modo esaustivo nel messaggio sul Protocollo di Nagoya. Oltre che con l’obiettivo di armonizzarla il più possibile con le disposizioni del Regolamento UE15, la ONag è stata concepita in ampia misura sulla base di questi commenti e nell’intento di renderne l’applicazione sufficientemente flessibile in tutti i settori che fanno ricorso a risorse ge-
15 Regolamento (UE) N. 511/2014 del 16 aprile 2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0511&from=IT 6/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482