Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine
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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482
4 ALLEGATO - MODIFICA DI ALTRI ATTI NORMATIVI
L’allegato contiene le modifiche apportate alle varie ordinanze menzionate nell’articolo 11 capoverso 1 ONag. L’UFAM ha vagliato diverse opzioni a questo proposito: la più semplice consisteva nell’introdurre un semplice rimando dichiarativo alle disposizioni della ONag in ognuna delle ordinanze interessate al fine di segnalare che, qualora pervenisse una richiesta di utilizzare una risorsa genetica o le conoscenze tradizionali a essa associate, troverebbero applicazione le disposizioni della nuova ordinanza. Questa opzione implica tuttavia una certa mancanza di trasparenza per i richiedenti, ragione per cui è necessario che i servizi competenti adeguino i moduli di richiesta. In tali moduli i richiedenti devono indicare in particolare se si tratta di un prodotto il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di una risorsa genetica o sulle conoscenze a essa associate e se la risorsa o le conoscenze rientrano nel campo d’applicazione della ONag. In quest’ultimo caso, devono anche indicare il numero di registro fornito dall’UFAM a prova dell’avvenuta notifica (cfr. art. 4 cpv. 3 e art. 8 cpv. 4 ONag).
L’opzione scelta per l’OEDA consiste nell’aggiungere negli articoli pertinenti che, come condizione supplementare al rilascio dell’autorizzazione, il richiedente deve fornire la prova del rispetto dell’obbligo di notifica, ossia includere nella richiesta il numero di registro fornito dall’UFAM a prova dell’avvenuta notifica.
La modifica apportata all’ordinanza del 3 giugno 200534 sugli emolumenti dell’UFAM (OE-UFAM) consiste nell’introdurre dei tassi fissi per le prestazioni accordate dall’UFAM nel quadro dell’attuazione della ONag. L’importo dei contributi si basa sugli articoli 2 e 5 dell’ordinanza generale sugli emolumenti35. Si stima che i lavori necessari per la verifica formale dell’avvenuta notifica e il rilascio della certificazione e del numero di registro, di competenza dell’UFAM, genereranno un onere pari a circa 23 ore per ogni notifica effettuata conformemente agli articoli 4 capoversi 1 e 2 nonché 8 capoverso 2, circa 12 ore per ogni notifica semplificata secondo l’articolo 4 capoverso 4, e circa 4 ore per ogni certificazione secondo l’articolo 8 capoverso 4.
34 RS 814.014
35 RS 172.041.1 23/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482