Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine
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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482
so la notifica, vengono rese pubbliche informazioni non confidenziali, procedervi su base volontaria è anche un modo per aumentare la trasparenza sull’origine delle risorse genetiche. Una notifica volontaria rafforza quindi, in ultima analisi, la fiducia dei Paesi fornitori nei confronti degli istituti di ricerca svizzeri, il che non può che agevolare l’accesso futuro ad altre risorse genetiche.
Capoverso 3: a prova dell’avvenuta notifica, l’utente riceve un numero di registro. Tale numero è emesso non appena l’UFAM ha verificato formalmente che il modulo per la notifica del rispetto dell’obbligo di diligenza è stato compilato in modo completo. Il numero di registro serve soprattutto come prova nella procedura di autorizzazione alla messa in commercio (cfr. art. 11).
Capoverso 4: se il rispetto dell’obbligo di diligenza per la commercializzazione o la messa in commercio di un prodotto specifico è già attestato nel quadro dell’articolo 7 del Regolamento (UE) N. 511/2014 o se risulta tale sulla base di informazioni pubblicate dal Centro di scambio d’informazioni (ABS Clearing-House: Checkpoint Communiqué) di cui all’articolo 14 del Protocollo di Nagoya, invece delle informazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 l’utente può notificare all’UFAM il numero di registro del corrispondente attestato o della corrispondente pubblicazione. Questa notifica semplificata riduce l’onere a carico degli utenti nei casi in cui un prodotto realizzato sulla base di risorse genetiche sia già stato messo in commercio in un altro Paese nel quale è stato notificato il rispetto dell’obbligo di diligenza.
Capoverso 5: in questa disposizione viene stabilito che, in concomitanza di una procedura di autorizzazione di messa in commercio, l’utente deve informare l’autorità competente secondo l’articolo 11 se lo sviluppo del prodotto commercializzato si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche soggette agli obblighi di diligenza e di notifica. In tal caso, l’utente dovrà indicare il numero di registro nel quadro di una procedura ben precisa. Si specifica così che, in ottemperanza all’obbligo di diligenza, è compito dell’utente, e non dell’autorità competente, accertarsi se il prodotto da commercializzare è soggetto o meno all’obbligo di notifica (cfr. anche art. 11).
Art. 5 Conoscenze tradizionali
L’articolo 23p LPN stabilisce che gli obblighi di diligenza e di notifica si applicano anche alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche detenute dalle comunità indigene o locali, sempre che tali conoscenze non siano già di dominio pubblico.
L’espressione «conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche» non è definita né nel Protocollo di Nagoya né nella ONag. In base all’articolo 8j della Convenzione sulla diversità biologica e al commento relativo al sapere tradizionale nella legge svizzera sui brevetti22, nel contesto della disposizione in oggetto l’espressione «conoscenze tradizionali» può essere definita come «l’insieme delle conoscenze, delle innovazioni e delle tradizioni che le comunità indigene e locali di Paesi in sviluppo o industrializzati, nel corso di generazioni, hanno acquisito, migliorato e adattato alle mutevoli esigenze e agli influssi dell’ambiente e tramandato, spesso in forma orale, alla successiva generazione». Il concetto di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche può quindi essere interpretato come le conoscenze tradizionali sulle proprietà delle risorse genetiche (p. es. le conoscenze tradizionali sulle proprietà terapeutiche di una pianta).
22 FF 2006 1, pag. 77. 14/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482