Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 23 pagine
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Riferinento/numero d’incarto: F165-0482
lo scambio di piante tra giardini botanici si può per esempio far riferimento all’«International Network Plant Exchange (IPEN)»29, una rete internazionale di giardini botanici costituita su base volontaria per regolare lo scambio di piante a scopo non commerciale in conformità con la Convenzione sulla diversità biologica. L’IPEN consente quindi di agevolare lo scambio di materiale vegetale tra i giardini botanici e di rafforzare il clima di fiducia tra Paesi fornitori e giardini botanici. Per quanto riguarda le raccolte di ceppi di microrganismi, si presterebbe allo scopo il «Micro-Organisms Sustainable use and Access regulation International Code of Conduct (MOSAICC)»30.
Per poter riconoscere o aggiungere all’elenco pubblico una collezione o una sua determinata parte, vi sono diverse opzioni. Qui di seguito ne sono illustrate due. Le cerchie interessate dovranno valutarle in sede di consultazione.
Opzione A:
Capoverso 2(a): l’aggiunta di una collezione all’elenco tenuto dall’UFAM avviene su domanda del detentore della collezione, dopo che un organismo di certificazione ha attestato che la collezione o una determinata parte di essa soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1. L’organismo di certificazione dev’essere accreditato per il campo d’applicazione della ONag secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del 17 giugno 1996 sull’accreditamento e sulla designazione. Questa opzione presuppone che un organismo di certificazione possa assumere questo compito.
Capoverso 3(a): se la certificazione è revocata, l’UFAM stralcia la collezione dall’elenco.
Opzione B:
Capoverso 2(b): l’aggiunta di una collezione all’elenco avviene dietro domanda del detentore della collezione dopo che l’UFAM ha verificato e confermato che la collezione o una determinata parte di essa soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1. L’UFAM può delegare la verifica a un servizio esterno. In base a questa opzione, una collezione può essere aggiunta all’elenco anche in assenza di un organismo di certificazione esterno.
Capoverso 3(b): in questo capoverso sono definite le condizioni alle quali una collezione o una parte di essa è stralciata dall’elenco.
3.5 Risorse genetiche in Svizzera
Art. 8 Accesso alle risorse genetiche in Svizzera
Conformemente alla Convenzione sulla diversità biologica e al Protocollo di Nagoya, gli Stati hanno diritti sovrani sulle loro risorse naturali. L’articolo 15 paragrafo 5 della Convenzione e l’articolo 6 paragrafo 1 del Protocollo prevedono che l’accesso alle risorse genetiche presupponga un consenso informato preventivo della Parte interessata, a meno che tale Parte non abbia deciso altrimenti. In altre parole, gli Stati sono liberi di decidere come e se disciplinare l’accesso alle proprie risorse genetiche.
29 http://www.hortus-botanicus.info/de/aktuell/ipen/ (in tedesco e francese)
30 http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc (in inglese) 17/23 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482