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Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 22 pagine
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Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. LF
3L’UFT pubblica il contratto.
4I costi non coperti pianificati per l’adempimento dei compiti sono finanziati dal Fondo di cui all’articolo 1 della legge del 21 giugno 201311 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.
5Gli incaricati stipulano con tutte le imprese interessate un contratto scritto concernente i compiti, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Le imprese sono tenute a collaborare. Devono essere regolarmente informate e adeguatamente coinvolte nell’ulteriore sviluppo.
6Gli incaricati devono assicurare lo svolgimento senza discriminazione dei compiti.
7Si applica l’articolo 10a LPD12.
Art. 37a Diritto di partecipazione
1Il gestore dell’infrastruttura accorda alle imprese di trasporto ferroviario interessate e ai raccordati interessati il diritto di partecipare alla pianificazione di progetti d’investimento concernenti la sua rete.
2Il diritto di partecipazione sussiste anche in relazione ad altri compiti che il gestore dell’infrastruttura è stato incaricato di assumere, in particolare compiti di sistema.
Art. 40 cpv. 1 lett. d
1Sentiti gli interessati, l’UFT decide sulle controversie concernenti:
d. il rifiuto di prestarsi al raccordo o le pretese eccessive per prestarvisi e la ripartizione dei costi (art. 33–35a);
Titolo prima dell’art. 40a
Sezione 12a: Commissione del trasporto ferroviario
Art. 40a Organizzazione
1Il Consiglio federale nomina la Commissione del trasporto ferroviario (RailCom), comprendente da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie né appartenere a loro organi né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.
2La RailCom è indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative.
3Emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.
11RU 2015 661; non ancora in vigore; entrerà in vigore il 1.1.2016 con il numero
RS 742.140.
12 RS 235.1