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Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 22 pagine

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Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. LF

a. pianificazione e assegnazione delle tracce nonché allestimento dell’orario della rete;

b. allestimento senza discriminazione dell’orario;

c. incasso del canone dovuto per l’utilizzazione dell’infrastruttura e versamento ai gestori dell’infrastruttura;

d. coordinamento e scambio d’informazioni con i servizi esteri competenti.

3Può chiedere di consultare tutti i documenti delle imprese di trasporto ferroviario che ordinano tracce (richiedenti di tracce) e dei gestori dell’infrastruttura e assumere informazioni, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti.

4Può delegare singoli compiti a terzi, in particolare l’allestimento dell’orario.

Art. 9e Organi

Gli organi del Servizio di assegnazione delle tracce sono:

a. il consiglio d’amministrazione;

b. la direzione;

c. l’ufficio di revisione.

Art. 9f Consiglio d’amministrazione

1Il consiglio d’amministrazione è l’organo direttivo supremo del Servizio di assegnazione delle tracce. Comprende da cinque a sette membri esperti.

2Ha in particolare i compiti seguenti:

a. emana gli obiettivi strategici del Servizio di assegnazione delle tracce e li sottopone per approvazione al Consiglio federale;

b. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore del Servizio di assegnazione delle tracce e sottopone la decisione per approvazione al Consiglio federale;

c. emana il regolamento del personale del Servizio di assegnazione delle tracce (regolamento del personale) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;

d. sottopone per approvazione al Consiglio federale il rapporto di gestione verificato con una proposta di discarico e di impiego di eventuali utili. Pubblica il rapporto di gestione una volta approvato.

3Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione per un mandato di quattro anni e designa il presidente. Ogni membro può essere rieletto due volte.

4Il Consiglio federale può destituire in ogni momento i membri per gravi motivi.