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Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 22 pagine

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Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. LF

4Alle persone che svolgevano compiti assunti ora dal Servizio di assegnazione delle tracce, questi offre, nel limite del possibile, impieghi equivalenti. Si applica per analogia l’articolo 333 del Codice delle obbligazioni18.

5Il Consiglio federale può obbligare i servizi che svolgevano compiti assunti ora dal Servizio di assegnazione delle tracce, a fornire i loro documenti, dati e software a quest’ultimo.

6Prende tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento, emana le relative disposizioni e, se del caso, fornisce garanzie.

7Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200319 sulle fusioni non sono applicabili, fatto salvo il trasferimento di patrimonio secondo il capoverso 2, primo periodo.

3. Legge del 21 giugno 201320 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria

Art. 2 cpv. 2 lett. b n. 1

2Il conto economico contempla almeno:

b. come spese:

1. i prelievi per l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, per i corrispondenti mandati di ricerca, per le indennità secondo l’articolo 9k capoverso 1 lettera b e per la rimunerazione dei compiti di sistema secondo l’articolo 37 della legge federale del 20 dicembre 195721 sulle ferrovie (Lferr);

Art. 4 cpv. 1 lett. a, d, e nonché cpv. 2

1L’Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono suddivisi sui seguenti ambiti:

a. concerne soltanto il testo francese;

d. indennità per il Servizio di assegnazione delle tracce;

e. rimunerazione dei compiti secondo l’articolo 37 Lferr.

2Concerne soltanto il testo francese.

18RS 220

19 RS 221.301

20RU 2015 661; non ancora in vigore; entrerà in vigore il 1.1.2016 con il numero

RS 742.140.

21 RS 742.101