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Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 22 pagine
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Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. LF
2. Legge federale del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie
Art. 1 cpv. 2
2La ferrovia comprende l’infrastruttura e i trasporti effettuati avvalendosi di tale infrastruttura.
Art. 7, rubrica
Trasferimento della concessione
Art. 8 Ritiro, revoca ed estinzione della concessione
1Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, ritira la concessione completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora:
a. le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte;
b. l’impresa ferroviaria violi gravemente o ripetutamente gli obblighi ad essa imposti dalla legge o dalla concessione.
2Sentiti i Cantoni interessati, può revocare la concessione qualora interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l’impresa ferroviaria dev’essere indennizzata adeguatamente.
3La concessione si estingue:
a. qualora la costruzione non sia iniziata o ultimata o l’esercizio non sia avviato entro i termini stabiliti nella concessione;
b. alla sua scadenza;
c. mediante riscatto da parte della Confederazione;
d. in seguito a rinuncia se il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, l’autorizza;
e. se, nella liquidazione forzata, l’impresa ferroviaria non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.
Art. 8b Ritiro dell’autorizzazione di sicurezza
L’UFT ritira l’autorizzazione di sicurezza completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora le condizioni del rilascio non siano più soddisfatte o se il gestore dell’infrastruttura ha violato gravemente o ripetutamente la legge o l’autorizzazione.