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Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 22 pagine

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Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. LF

2. Legge federale del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie

Art. 1 cpv. 2

2La ferrovia comprende l’infrastruttura e i trasporti effettuati avvalendosi di tale infrastruttura.

Art. 7, rubrica

Trasferimento della concessione

Art. 8 Ritiro, revoca ed estinzione della concessione

1Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, ritira la concessione completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora:

a. le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte;

b. l’impresa ferroviaria violi gravemente o ripetutamente gli obblighi ad essa imposti dalla legge o dalla concessione.

2Sentiti i Cantoni interessati, può revocare la concessione qualora interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l’impresa ferroviaria dev’essere indennizzata adeguatamente.

3La concessione si estingue:

a. qualora la costruzione non sia iniziata o ultimata o l’esercizio non sia avviato entro i termini stabiliti nella concessione;

b. alla sua scadenza;

c. mediante riscatto da parte della Confederazione;

d. in seguito a rinuncia se il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, l’autorizza;

e. se, nella liquidazione forzata, l’impresa ferroviaria non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.

Art. 8b Ritiro dell’autorizzazione di sicurezza

L’UFT ritira l’autorizzazione di sicurezza completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora le condizioni del rilascio non siano più soddisfatte o se il gestore dell’infrastruttura ha violato gravemente o ripetutamente la legge o l’autorizzazione.

6 RS 742.101