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Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 22 pagine
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Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. LF
Art. 9j Cassa pensioni
La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso la cassa pensioni PUBLICA conformemente agli articoli 32a–32m LPers8.
Art. 9k Finanziamento
1Il Servizio di assegnazione delle tracce finanzia le proprie attività mediante:
a. emolumenti;
b. indennità della Confederazione.
2Gli emolumenti coprono i costi contemplati dal conto di previsione e sono addebitati ai singoli gestori dell’infrastruttura proporzionalmente ai chilometri di traccia attribuiti sulle loro reti.
3Le indennità della Confederazione coprono i costi dei compiti affidati secondo l’articolo 9r capoverso 5.
Art. 9l Riserve
Il Consiglio federale può stabilire che il Servizio di assegnazione delle tracce costituisca riserve per coprire i rischi.
Art. 9m Tesoreria
1L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità del Servizio di assegnazione delle tracce nell’ambito della sua tesoreria centrale.
2Può concedere al Servizio di assegnazione delle tracce mutui a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria all’adempimento dei suoi compiti.
3L’AFF e il Servizio di assegnazione delle tracce disciplinano i dettagli della collaborazione in un contratto di diritto pubblico.
Art. 9n Responsabilità
La responsabilità del Servizio di assegnazione delle tracce, dei suoi organi, del suo personale e delle persone incaricate dal Servizio di assegnazione delle tracce è retta dalla legge del 14 marzo 19589 sulla responsabilità.
Art. 9o Imposte
Il Servizio di assegnazione delle tracce è esente da qualsiasi imposizione fiscale diretta da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per l’adempimento dei suoi compiti.