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Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 22 pagine

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Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. LF

Art. 9j Cassa pensioni

La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso la cassa pensioni PUBLICA conformemente agli articoli 32a–32m LPers8.

Art. 9k Finanziamento

1Il Servizio di assegnazione delle tracce finanzia le proprie attività mediante:

a. emolumenti;

b. indennità della Confederazione.

2Gli emolumenti coprono i costi contemplati dal conto di previsione e sono addebitati ai singoli gestori dell’infrastruttura proporzionalmente ai chilometri di traccia attribuiti sulle loro reti.

3Le indennità della Confederazione coprono i costi dei compiti affidati secondo l’articolo 9r capoverso 5.

Art. 9l Riserve

Il Consiglio federale può stabilire che il Servizio di assegnazione delle tracce costituisca riserve per coprire i rischi.

Art. 9m Tesoreria

1L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità del Servizio di assegnazione delle tracce nell’ambito della sua tesoreria centrale.

2Può concedere al Servizio di assegnazione delle tracce mutui a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria all’adempimento dei suoi compiti.

3L’AFF e il Servizio di assegnazione delle tracce disciplinano i dettagli della collaborazione in un contratto di diritto pubblico.

Art. 9n Responsabilità

La responsabilità del Servizio di assegnazione delle tracce, dei suoi organi, del suo personale e delle persone incaricate dal Servizio di assegnazione delle tracce è retta dalla legge del 14 marzo 19589 sulla responsabilità.

Art. 9o Imposte

Il Servizio di assegnazione delle tracce è esente da qualsiasi imposizione fiscale diretta da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per l’adempimento dei suoi compiti.

8 RS 172.220.1

9 RS 170.32