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Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 22 pagine
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Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. LF
Art. 9p Vigilanza amministrativa
1Il Servizio di assegnazione delle tracce sottostà alla vigilanza amministrativa del Consiglio federale.
2Ai fini della vigilanza il Consiglio federale può visionare tutti i documenti di gestione del Servizio di assegnazione delle tracce e informarsi in ogni momento sulle sue attività.
3Il Servizio di assegnazione delle tracce discute almeno una volta all’anno con il Consiglio federale i propri obiettivi strategici, l’adempimento dei propri compiti e questioni di attualità concernenti la concorrenza nel trasporto ferroviario.
Art. 9q Registro dell’infrastruttura
1Il Servizio di assegnazione delle tracce tiene un registro contenente le informazioni necessarie per l’uso dell’infrastruttura (registro dell’infrastruttura).
2Pubblica inoltre i piani d’investimento dei gestori dell’infrastruttura concernenti i quattro anni successivi.
3I gestori dell’infrastruttura devono inserire nel registro dell’infrastruttura le indicazioni necessarie per l’accesso alla rete e fornire al Servizio di assegnazione delle tracce i loro piani d’investimento attuali.
4Il Servizio di assegnazione delle tracce emana direttive sulla tenuta del registro dopo aver sentito l’UFT e i gestori dell’infrastruttura.
Art. 9r Disposizioni d’esecuzione
1Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti del Servizio di assegnazione delle tracce.
2Stabilisce quali informazioni i richiedenti di tracce e i gestori dell’infrastruttura devono fornire regolarmente al Servizio di assegnazione delle tracce.
3Può escludere tratte dalla competenza del Servizio di assegnazione delle tracce.
4Può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti. Può in particolare prescrivere al Servizio di assegnazione delle tracce deroghe o complementi agli standard di presentazione dei conti riconosciuti.
5Può affidare altri compiti al Servizio di assegnazione delle tracce dietro indennità.
Art. 9s Procedura e tutela giurisdizionale
1La procedura e la tutela giurisdizionale sono rette dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2Contro le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce è ammissibile il ricorso alla RailCom. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3Nel suo ambito di competenza il Servizio di assegnazione delle tracce è legittimato a interporre ricorso contro le decisioni della RailCom o di altre autorità federali e contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.