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Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 22 pagine

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Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. LF

Art. 24f

Ex art. 24e

7. Legge del 29 marzo 195030 sulle imprese filoviarie

Art. 7 Autorità di vigilanza

1L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) esercita la vigilanza sulle imprese filoviarie.

21Coinvolge a tal fine le autorità competenti in materia di circolazione degli autoveicoli.

3Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra le autorità interessate.

Art. 8 Competenze speciali dell’UFT

L’UFT può annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi di un’impresa che sono contrarie alla presente legge o a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi nazionali.

Art. 8a Tassa di vigilanza

1L’UFT riscuote annualmente presso le imprese filoviarie una tassa che copre i costi di vigilanza sull’esercizio.

2La tassa è calcolata in base ai veicoli-chilometri.

Art. 11a cpv. 1

1Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne:

a. le informazioni rilevanti per la sicurezza;

b. la notifica e l’inchiesta sugli incidenti e i quasi incidenti;

c. il trattamento di dati da parte dell’UFT;

d. la durata del lavoro e del riposo del personale.

Art. 11b Obbligo di diligenza

L’impresa filoviaria è responsabile della sicurezza dell’esercizio. Deve segnatamente provvedere a una manutenzione degli impianti e dei veicoli tale da garantirne la sicurezza in ogni momento.

30 RS 744.21