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Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 22 pagine

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Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. LF

4. Legge federale del 5 ottobre 199022 sui binari di raccordo ferroviario

Art. 17a Tassa di vigilanza

1L’UFT riscuote annualmente presso i raccordati una tassa che copre i costi di vigilanza sull’esercizio.

2La tassa è calcolata in base alla lunghezza dei binari di raccordo.

3L’UFT può rinunciare, su domanda, a riscuotere la tassa di vigilanza nel caso di trasporti non regolari o non professionali.

5. Legge federale del 20 marzo 199823 sulle Ferrovie federali svizzere

Art. 2 cpv. 3

3Le FFS sono un’impresa ferroviaria ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 195724 sulle ferrovie.

6. Legge del 23 giugno 200625 sugli impianti a fune

Art. 3 cpv. 2bis–2ter

2bisSu proposta dell’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione secondo il diritto cantonale, gli impianti a fune e gli impianti accessori che necessitano di un’autorizzazione cantonale possono essere autorizzati dall’UFT se sono realizzati assieme a un impianto a fune la cui autorizzazione rientra nell’ambito di competenza della Confederazione e:

a. ne risulta notevolmente facilitata la valutazione globale della compatibilità ambientale o territoriale; o

b. la delega della competenza comporta importanti vantaggi per il richiedente.

2terL’autorizzazione secondo il capoverso 2bisnon ha alcun influsso sulla competenza cantonale concernente la vigilanza in fase d’esercizio, il rinnovo e il ritiro dell’autorizzazione di esercizio.

Art. 16 Diritto applicabile

1La procedura di approvazione dei piani è retta, in subordine, dalla legge federale del 20 dicembre 195726 sulle ferrovie (Lferr) e dalla legge federale del 20 giugno 193027 sull’espropriazione.

22 RS 742.141.5

23RS 742.31

24 RS 742.101

25RS 743.01

26 RS 742.101

27 RS 711