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Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 22 pagine

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Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. LF

5Stabilisce gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d’amministrazione. A questo proposito applica l’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20007 sul personale federale (LPers).

6I membri del consiglio d’amministrazione non possono né svolgere un’attività commerciale o di altra natura né ricoprire una carica che potrebbero pregiudicare o mettere a repentaglio la loro indipendenza.

7Comunicano regolarmente al consiglio d’amministrazione eventuali cambiamenti sopravvenuti nelle loro relazioni d’interesse. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al consiglio d’amministrazione e il membro persiste nel mantenerla, il consiglio d’amministrazione chiede la destituzione del membro al Consiglio federale.

Art. 9g Direzione

1La direzione è l’organo operativo del Servizio di assegnazione delle tracce. È posta sotto la guida di un direttore.

2Ha in particolare i compiti seguenti:

a. emana le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce;

b. elabora le basi decisionali del consiglio d’amministrazione;

c. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del personale del Servizio di assegnazione delle tracce.

Art. 9h Ufficio di revisione

1Il Consiglio federale nomina l’ufficio di revisione. Può destituirlo.

2All’ufficio di revisione e all’attività di revisione si applicano per analogia le prescrizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria.

3L’ufficio di revisione verifica il conto annuale e, nella relazione annuale, l’attuazione di una gestione dei rischi adeguata al Servizio di assegnazione delle tracce nonché le informazioni sugli effettivi del personale.

4Presenta al consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale un rapporto dettagliato sul risultato della sua verifica.

5Il Consiglio federale può incaricare l’ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

Art. 9i Rapporti d’impiego

1Retribuzione, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali del consiglio d’amministrazione e del rimanente personale sono rette dal regolamento del personale.

2Per il resto si applicano le disposizioni della LPers.

7 RS 172.220.1