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Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 22 pagine

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Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. LF

a. le condizioni applicabili al momento del suo rilascio non siano più soddisfatte;

b. le condizioni applicabili per il rilascio non siano più soddisfatte e la sicurezza lo esiga.

2Può ritirare l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione di tipo in ogni momento, completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, se l’impresa ferroviaria ha violato gravemente o ripetutamente la legge, l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione di tipo.

Art. 35a Stazioni con interscambio

1Nel caso di progetti concernenti stazioni con offerte che presentano diverse funzioni di collegamento o offerte di più imprese ferroviarie o di diversi vettori di trasporto (piattaforme di interscambio) la ripartizione dei costi di costruzione, esercizio e manutenzione deve essere convenuta per scritto fra gli enti pubblici e le imprese di trasporto coinvolti.

2La convenzione deve rispettare i principi seguenti:

a. ogni ente pubblico e impresa di trasporto sostiene i costi relativi ai propri fondi (principio di territorialità); si tiene adeguatamente conto dei singoli interessi;

b. in presenza di circostanze particolari, i costi sono ripartiti secondo gli interessi degli enti pubblici e delle imprese di trasporto coinvolti.

3In ogni caso, le parti coinvolte devono inoltre partecipare ai costi nella misura in cui conseguano altri vantaggi determinanti (partecipazione in proporzione ai vantaggi).

Art. 36, rubrica

Assunzione di compiti preminenti senza incarico dell’UFT

Art. 37 Assunzione di compiti preminenti su incarico dell’UFT

1L’UFT può incaricare gestori dell’infrastruttura o terzi di assumere compiti preminenti per il trasporto ferroviario o per l’intero trasporto pubblico (compiti di sistema) se ciò consente di migliorare l’efficienza o l’interoperabilità o di giungere a soluzioni uniformi per la clientela.

2L’UFT e gli incaricati concordano la portata dell’incarico e tutti gli altri dettagli in un contratto. Concordano in particolare:

a. la rimunerazione;

b. il coinvolgimento delle imprese interessate e dei gruppi interessati;

c. i diritti relativi a sistemi e applicazioni informatici;

d. il tipo e la portata di un’eventuale rifatturazione di prestazioni alle imprese interessate.