Progetto
Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 22 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. LF
8. Legge del 20 marzo 200931 sul trasporto di viaggiatori
Art. 9 cpv. 3
3L’UFT può ritirare la concessione o l’autorizzazione in ogni momento, completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, se l’impresa:
a. non esercita o esercita solo parzialmente i diritti che le sono conferiti;
b. non soddisfa più le condizioni del rilascio; o
c. viola gravemente o ripetutamente gli obblighi che le sono imposti dalla legge, dalla concessione o dall’autorizzazione.
Art. 13 cpv. 3, secondo periodo
3… Nella procedura, prevede una consultazione dei Cantoni e delle imprese di trasporto ferroviario.
Art. 15a Obbligo d’informazione
1Le imprese devono informare i viaggiatori prima e durante il trasporto, in particolare in caso di ritardi o soppressioni di collegamenti.
2Informano i viaggiatori sui loro diritti in base alla presente legge.
Art. 18 cpv. 1 lett. c
1Le imprese devono:
c. istituire una procedura per il trattamento dei reclami relativi ai diritti dei viaggiatori stabiliti nella presente legge.
Inserire prima del titolo della sezione 3a
Art. 18a Assunzione di compiti preminenti su incarico dell’UFT
1Nell’ambito del trasporto di viaggiatori l’UFT può incaricare terzi di assumere compiti preminenti (compiti di sistema) se ciò consente di migliorare l’efficienza o l’interoperabilità o di giungere a soluzioni uniformi per la clientela.
2L’UFT e gli incaricati concordano la portata dell’incarico e tutti gli altri dettagli in un contratto. Concordano in particolare:
a. la rimunerazione;
b. il coinvolgimento delle imprese interessate e dei gruppi interessati;
c. i diritti relativi a sistemi e applicazioni informatici;
d. il tipo e la portata di un’eventuale rifatturazione di prestazioni alle imprese interessate.
31 RS 745.1