Rapporto 1–3
Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
come anche in caso di liquidazione, intrattenere la corrispondenza è molto difficile e dà pochi risultati. Le responsabilità non sono chiare e spesso i diretti interessati non sanno cosa faccia l’uno o l’altro. Di conseguenza, sull’UFCOM ricade una notevole mole di lavoro causata dalla necessità di chiarimenti. Con la possibilità, in tali casi, di rifiutare l’attribuzione, si può limitare o addirittura eliminare in tale contesto la problematica relativa alla riscossione delle tasse e alla corrispondenza onerosa. Fintanto che può evitare un fallimento e proseguire l’attività imprenditoriale, il richiedente è d'altra parte libero di inoltrare una richiesta di attribuzione. Per motivi simili, un’attribuzione dovrà tuttavia essere rifiutata in base alla nuova lettera e anche quando un fallimento è stato sospeso a causa di mancanza di attivi.
bis quater bis Art, 11 cpv. 1 lett. b - b e d Revoca
Al fine di migliorare i motivi di revoca e di armonizzarli con quelli di attribuzione, l’articolo 24g è ora stato trasposto al nuovo articolo 11 capoverso 1 ed è stato introdotto un nuovo motivo di revoca alla
bis
lettera d .
bis quater
I motivi di revoca indicati al nuovo capoverso 1 lettere b fino a b sono disciplinati all’articolo 24g in vigore e sono validi unicamente per i numeri attribuiti individualmente. Non vi è tuttavia alcuna ragione per non applicare questi motivi di revoca agli altri elementi d’indirizzo, ancor di più perché, per esempio, l’attribuzione di un qualsiasi elemento d’indirizzo desiderato può essere negata se vi sono ragioni per supporre che il richiedente lo utilizzi per fini illeciti (cfr. art. 4 cpv. 3 lett. a). Per lo stesso motivo invece può essere revocato solo un numero attribuito individualmente (cfr. art. 24g cpv. 2).
bis
Ai sensi della nuova lettera d l’UFCOM potrà in futuro revocare elementi d’indirizzo attribuiti se il titolare è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria. Questo motivo di revoca trova corrispondenza nel motivo per il rifiuto dell’attribuzione (nuovo art. 4 cpv. 3 lett. e). Con questa modifica ora tutti i motivi che impediscono l’attribuzione di un elemento d’indirizzo sono identici a quelli che portano alla sua revoca.
Se il titolare di un elemento d’indirizzo è in fallimento o liquidazione, ciò non comporta imperativamente la revoca o la successiva messa fuori servizio dell’elemento d’indirizzo. Se per esempio il titolare che è in fallimento prova in modo attendibile che gli elementi d’indirizzo attribuitigli sono indispensabili per la sua successiva esistenza e pertanto per evitare eventualmente il fallimento, vi è la possibilità di sospendere la procedura di revoca avviata e di mantenere l’attribuzione dell’elemento d’indirizzo per questo lasso di tempo.
I motivi di revoca esistenti nel diritto vigente non sono idonei per i casi di fallimento, di liquidazione e di procedure concordatarie. A prima vista si potrebbe infatti presumere che in tali casi un elemento d’indirizzo possa essere revocato in base al fatto che le tasse amministrative giunte a scadenza non sono state corrisposte (cfr. lett. d). Tale motivo di revoca però non è applicabile se le tasse per esempio non possono più essere fatturate dall’UFCOM a causa di una procedura fallimentare già in corso (è fatto salvo l’art. 206 cpv. 2 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento; SR 281.1). Tuttavia anche quando le tasse dovute giungono a scadenza, sarebbe riprovevole revocare l’elemento d’indirizzo in base alla lettera d. La revoca dovrebbe avvenire nella consapevolezza del fatto che le tasse non possono o non devono essere corrisposte. Senza revoca l’elemento d’indirizzo viene però utilizzato "gratuitamente" in modo illecito, finché la procedura fallimentare viene sospesa o il titolare viene cancellato dal registro di commercio in seguito a fallimento o liquidazione. In base all’esperienza raccolta anche le tasse dovute non vengono retribuite né nell’ambito della procedura fallimentare né quando questa si è conclusa, il che può comportare notevoli ammortamenti.
bis
Il nuovo motivo di revoca ai sensi della lettera d permette di intervenire per chiarire lo stato dei fatti, indipendentemente dalla situazione relativa alle tasse in caso di fallimento e liquidazione. La formulazione (in quanto disposizione) potestativa permette non solo una più celere reazione e pertanto un adeguamento alla realtà mutata dal fallimento o dalla liquidazione ma anche una valutazione della singola fattispecie in modo conforme alla situazione.
16/20 Revisione di ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo