Rapporto 1–3

Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine

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2 Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Art. 1 Campo d’applicazione, nonché termini e abbreviazioni

In vista dell’elaborazione della nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) è necessario precisare il campo d’applicazione dell’ORAT. I nomi di dominio in quanto elementi d’indirizzo non sono più disciplinati nell’ORAT ma nell’ODIn.

bis Art. 4 cpv. 1, 1 e 3 lett. e Attribuzione

Il nuovo capoverso 1 sancisce che le indicazioni minime siano le stesse per tutte le domande di attribuzione di elementi d’indirizzo: nome e indirizzo del richiedente nonché l’elemento d’indirizzo desiderato. Queste indicazioni erano richieste in modo esplicito soltanto nell’ambito dei numeri di chiamata attribuiti individualmente (art. 24c cpv. 2 lett. a e c).

bis

Il nuovo capoverso 1 permette inoltre all’UFCOM di verificare il nome e l’indirizzo nonché l’esistenza giuridica del richiedente. La prassi di lunga data nell’ambito dei numeri di chiamata attribuiti individualmente ha mostrato che le indicazioni minime spesso non sono sufficienti per determinare inequivocabilmente l’identità di un richiedente, concorrendo a instaurare una situazione di cui approfittano sempre più richiedenti. Per celare la vera identità vengono indicati nomi e/o indirizzi fittizi. Viene indicato per esempio un indirizzo di corrispondenza valido ma uno falso per il titolare. Dato che la decisione di attribuzione può essere recapitata all’indirizzo per la corrispondenza valido ma, siccome non si può verificare l’indirizzo del titolare a causa della mancanza di indicazioni supplementari, spesso per anni non si nota che le indicazioni del titolare non sono corrette. Inoltre il servizio centrale

d’incasso della Confederazione richiede imperativamente che sia indicata la data di nascita del debitore per esempio in caso di cessione del credito nei confronti di una persona fisica. Per poter rilasciare in futuro indicazioni richieste per la cessione di un credito e impedire gli abusi menzionati, l’UFCOM, ai

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sensi del nuovo capoverso 1 , può richiedere all’occorrenza ulteriori indicazioni necessarie per verificare l’identità o l’esistenza giuridica del richiedente. Per le persone fisiche può essere per esempio richiesta la copia di un documento ufficiale valido, di un passaporto valido e/o di un’attestazione di residenza attuale. Per le associazioni può trattarsi di un estratto degli statuti, per le fondazioni di un estratto dell’atto costitutivo o per le società di persone di un estratto del contratto di società. Si esigono tali estratti, da cui si deve rilevare in modo inequivocabile l’identità o l’esistenza giuridica del richiedente, unicamente se non è stata effettuata un'iscrizione nel registro di commercio. Inoltre l’UFCOM può per esempio richiedere un estratto del registro di commercio autenticato o l’indicazione del numero IDI. Tali indicazioni supplementari sono di regola necessarie soltanto per la prima domanda di attribuzione e solo se l’identità o l’esistenza giuridica del richiedente non ha potuto essere chiarita in modo inequivocabile.

Il nuovo capoverso 3 lettera e prevede che in futuro l’UFCOM possa rifiutare l’attribuzione di elementi d’indirizzo se il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria. In questo modo, da un lato si impedisce l’attribuzione di elementi d’indirizzo a enti giuridici iscritti nel registro di commercio (per es. imprese individuali, società a responsabilità limitata, società anonime, associazioni) che sono in liquidazione; ciò indipendentemente dal motivo della liquidazione e sia per enti giuridici già titolari di elementi d’indirizzo sia per quelli che non hanno ancora ricevuto alcun elemento

d’indirizzo. Il tentativo, per esempio, di voler offrire servizi di telecomunicazione nuovi o aggiuntivi tramite un elemento d’indirizzo sarebbe in contraddizione anche con la liquidazione, ossia con la riduzione e la cessazione dell’attività imprenditoriale. Dall’altro lato tramite questa modifica si impedisce anche che vengano attribuiti elementi d’indirizzo a richiedenti che sono in fallimento in seguito a difficoltà finanziarie. L’esperienza raccolta con titolari di elementi d’indirizzo in fallimento mostra che nella maggior parte dei casi si incontrano notevoli difficoltà nel fatturare e riscuotere le tasse. Gli elementi d’indirizzo continuano a essere utilizzati nonostante le tasse non siano retribuite. In caso di fallimento,

15/20 Revisione di ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo