Rapporto 1–3

Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

(RS 784.101.113), corrisponde al tetto massimo dei prezzi in vigore per il servizio universale in caso di comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 lettera b OST.

bis Art. 24f Annuncio del prezzo predisposto nella rete (numeri di chiamata attribuiti individualmente)

Nel passato i titolari dei numeri 090x avevano attivato annunci del prezzo che non soddisfacevano il criterio di chiarezza delle indicazioni dei prezzi dettate dall’articolo 11a OIP. In questo modo le indicazioni dei prezzi venivano fornite in modo confuso, equivoco, con rumori di sottofondo diversivi per distogliere l'attenzione o a volte addirittura tralasciate, in particolare al di fuori delle normali ore di lavoro delle autorità di vigilanza.

I fornitori di servizi di telecomunicazione, per esempio Swisscom o Sunrise, che dispongono di una grande quantità di numeri 090x offrono ai titolari di tali numeri già da anni la possibilità di far attivare nella rete l’annuncio del prezzo (gratuitamente durante la fase di chiamata) e di istradare la chiamata al numero finale soltanto dopo l’indicazione del prezzo. Pertanto questi fornitori di servizi di telecomunicazione soddisfano le esigenze di qualità relative alla chiarezza delle indicazioni dei prezzi. Inoltre l’annuncio del prezzo ricorre ogni volta e in qualsiasi orario e non può essere manipolato dal titolare.

Per migliorare la trasparenza dei prezzi per chi chiama, il capoverso 1 fissa per i fornitori di servizi di telecomunicazione che mettono in servizio i numeri 090x l’obbligo di offrire gratuitamente ai loro clienti l’annuncio del prezzo predisposto nella rete.

L’annuncio tariffario ai sensi dell’articolo 11a OIP per i numeri 090x deve essere garantito dai rispettivi titolari. Ai sensi del capoverso 2 questi hanno il dovere di far attivare dal loro fornitore di servizi di telecomunicazione l’annuncio del prezzo messo a loro disposizione.

Se si applicano tasse fisse o si verificano modifiche di prezzo nel corso della chiamata (ad es. in caso di tariffe che si applicano oltre una certa durata o in base all’interazione), il capoverso 3 stabilisce che quest’annuncio del prezzo deve essere messo in funzione dai titolari dei rispettivi numeri invece che dal fornitore di servizi di telecomunicazione.

Art. 24g Revoca (numeri di chiamata attribuiti individualmente)

Nell’articolo 24g sono disciplinati i motivi di revoca particolari per i numeri di chiamata attribuiti indivi-

bis quater

dualmente. Con la modifica dell’articolo 1 capoverso 1 lettere b fino a b si applicano i motivi di revoca ora validi per tutti gli elementi d’indirizzo. L’articolo 24g è pertanto abrogato.

Art. 30 cpv. 3 e 4 Servizi d’informazione in materia di sicurezza

In merito alla revoca dei numeri brevi per i servizi d’informazione in materia di sicurezza, l’articolo 30 capoverso 3 è ora strutturato in modo che la revoca sia indetta se non vengono soddisfatte le condizioni essenziali. In tal caso eccezioni possono essere previste ai sensi del capoverso 4.

La formulazione in quanto disposizione potestativa dà la possibilità di prevedere eccezioni già nel capoverso 3. Il capoverso 4 è pertanto obsoleto. Dal punto di visto contenutistico la disposizione rimane invariata ma diviene più breve e inoltre riprende anche il tenore dell’articolo 31a capoverso 3 che disciplina la stessa tematica per i numeri brevi nell’ambito dei servizi d’informazione.

19/20 Revisione di ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo