Rapporto 1–3

Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine

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numero e il prezzo dovranno figurare in prossimità l'uno dell'altro. Di conseguenza, il prezzo dovrà figurare direttamente prima, dopo, in alto o in basso del numero, senza che vi siano frapposti altri elementi, come spazi vuoti o immagini. Queste condizioni assicurano una buona leggibilità e permettono ai consumatori di trovare facilmente le informazioni importanti.

Esempi conformi alle suddette esigenze:

0901 XXXXXX CHF 2.50/min. e 2.50/chiamata

CHF 2.50/min. e 2.50/chiamata 0901 XXXXXX

0901 XXXXXX

CHF 2.50/min. e 2.50/chiamata

CHF 2.50/min. e 2.50/chiamata 0901 XXXXXX

Queste esigenze non solo migliorano la protezione dei consumatori e la trasparenza dei prezzi, ma evitano anche ambiguità interpretative facendo chiarezza sulle zone grigie ed eliminando il margine discrezionale a livello di presentazione; così facendo si previene anche il rischio di disparità di trattamento tra i concorrenti. Questo non comporterà un aumento del prezzo degli annunci, poiché la soppressione dell'obbligo di fare riferimento al prezzo applicabile sulla rete fissa compensa lo spazio necessario alla pubblicazione del numero e delle informazioni relative al prezzo con gli stessi caratteri ed elementi grafici.

bis

Per esempio, se il numero 1414 è indicato sugli elicotteri della REGA (cfr. art. 11a cpv. 1) o i numeri 18xy figurano sulle biglie di bigliardo o sulle pettorine degli sciatori, le informazioni sul prezzo dovranno, in conformità al capoverso 4, utilizzare caratteri di grandezza almeno equivalente nonché elementi grafici identici a quelli del numero, e figurare in prossimità immediata di quest'ultimo. Nei casi summenzionati, tuttavia, queste esigenze non sembrano essere attuabili. Affinché le disposizioni d'ordinanza possano essere correttamente applicate, sono previste eccezioni.

Per la pubblicazione di numeri brevi di servizi di emergenza secondo l'articolo 28 ORAT (ad es. 143, il telefono amico), di servizi d'informazione in materia di sicurezza secondo l'articolo 29 ORAT (ad es. 1414 REGA), di servizi d'informazione per garantire la sicurezza pubblica secondo l'articolo 30 ORAT (ad es. Centro svizzero d'informazione tossicologica) e di servizi armonizzati a livello europeo secondo l'articolo 31b ORAT (ad es. 116000, linea telefonica diretta per i minori scomparsi), il capoverso 5 prevede che le informazioni sul prezzo non debbano essere pubblicate secondo l'articolo 13a capoversi 1 e 4, se l'importo della tassa di base è superiore a un franco o se non si applica un prezzo al minuto o un altro modello tariffario. Esse devono tuttavia figurare nella lista dei prezzi dei fornitori di servizi di telecomunicazione ed essere di facile consultazione e agevolmente leggibili (cfr. anche art. 11 cpv. 1 OIP).

Ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera g OST, l'accesso all'elenco e al servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie deve essere garantito dal numero breve 1145 secondo l'articolo 32 ORAT. Per gli aventi accesso (ad es. ipovedenti e persone con difficoltà motorie che non possono consultare l'elenco), l'utilizzo dei servizi d'informazione e di commutazione è gratuito. Queste persone pagano soltanto il costo della chiamata o, in caso di collegamento diretto, le tasse che gli sarebbero fatturate se avessero composto direttamente il numero. Per tutti gli altri, il servizio è a pa-

13/20 Revisione di ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo