Rapporto 1–3
Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
capoverso era stato già abrogato in occasione della revisione dell'ORAT del 4 novembre 2009 (cfr. RU 2009 5845).
bis
Il capoverso 3 prevede che i titolari di numeri attribuiti individualmente ai sensi degli articoli 24b–24i ORAT, di numeri brevi ai sensi degli articoli 29–31 e 54 ORAT, come anche di numeri brevi ai sensi degli articoli 15a–15f ORAT sono considerati fornitori di servizi a valore aggiunto anche quando non sono essi stessi a offrirli. Sino a questo momento, l'articolo 37 capoverso 1 disciplinava chi è considerato fornitore di servizi a valore aggiunto. Le ragioni per le quali questa norma è stata introdotta rimangono invariate. Il rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sui servizi di telecomunicazione del 9 marzo 2007 recita quanto segue:
La fornitura di servizi a valore aggiunto vede generalmente coinvolti molteplici attori: diversi fornitori di servizi di telecomunicazione (quello che fattura il servizio al cliente, quello presso cui il numero del servizio a valore aggiunto è attivo e quello che assicura la trasmissione), i fornitori di contenuto e talvolta anche i gestori di piattaforme di servizi a valore aggiunto. Considerato che i fornitori di servizi a valore aggiunto sono sottoposti a determinati obblighi (cfr. art. 12b, 12c e 13 LTC), occorre tuttavia stabilire chi debba essere considerato come tale. Il titolare del numero è considerato come fornitore se il servizio a valore aggiunto è offerto mediante uno dei numeri menzionati all'articolo 36 capoversi 2 e
3. Sulla base dell'ipotesi che il fornitore del servizio a valore aggiunto corrisponda con il titolare dell'elemento di indirizzo, l'articolo 13 LTC, concernente i fornitori dei servizi di telecomunicazione e dei servizi a valore aggiunto, si applica altresì ai titolari dei numeri. Se i titolari dei numeri non corrispondessero ai fornitori di cui all'articolo 13 LTC, le informazioni che li riguardano sarebbero contemplate dall'articolo 13 LTC soltanto per analogia. Per ragioni di sicurezza, sarebbe pertanto necessario disciplinare la fornitura di informazioni concernenti i titolari dei numeri, per esempio agli articoli 9 e 11 O-RAT. Un siffatto disciplinamento risulta tuttavia superfluo poiché, in virtù del sistema attuale, il fornitore di servizi e il titolare del numero sono la stessa persona. Se i servizi a valore aggiunto sono accessibili senza che sia utilizzato uno dei numeri menzionati all'articolo 36 capoversi 2 e 3 (ad es. servizi WAP), non è possibile, in mancanza del titolare del numero, identificare il fornitore del servizio a valore aggiunto in modo generale e astratto.
bis
La trasposizione del contenuto dell'articolo 37 capoverso 1 nell'articolo 36 capoverso 3 si è imposta poiché, come spiega qui di seguito il commento all'articolo 37, il campo di applicazione dell'obbligo di sede di cui all'articolo 37 capoverso 2 è più esteso di prima.
Art. 37 Obbligo di sede (servizi a valore aggiunto)
In virtù dell'attuale articolo 2, l'obbligo di sede stabilito nella Convenzione di Lugano (RS 0.275.12) si applicava unicamente ai fornitori di servizi a valore aggiunto che offrivano questo genere di servizi secondo l'articolo 36 capoversi 2 e 3. Si considera ingiustificato il fatto che tale obbligo non fosse applicato ai fornitori di servizi a valore aggiunto che non ricorrono né agli elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 né al servizio SMS o MMS per offrire questi servizi. Affinché questo obbligo sia
bis esteso anche a questa categoria, il capoverso 1 è soppresso e recepito dall'articolo 36 capoverso 3 . Al contrario, il capoverso 2 è mantenuto invariato e diventa l'unico capoverso di questo articolo. In ragione dell'adeguamento summenzionato, il titolo dell'articolo 37 è stato modificato in «Obbligo di sede».
Art. 39a Tasse (servizi a valore aggiunto)
Ai sensi dell'ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP, RS 942.211), i consumatori devono essere informati del prezzo effettivo dei beni o prestazioni di servizi che acquistano.
Ciò si applica anche ai prezzi dei servizi a valore aggiunto offerti o forniti mediante numeri attribuiti individualmente (090x, 0800, 084x, 0878) o numeri brevi in conformità agli articoli 29–32 e 54 ORAT. I titolari di questi numeri concordano il prezzo di chiamata con il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale questi numeri sono attivi. Si tratta del prezzo fatturato al cliente finale. Il titolare del
5/20 Revisione di ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo