Rapporto 1–3
Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine
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gamento. Tuttavia nella fattispecie si giustifica un'eccezione alla norma: per questo numero le informazioni sul prezzo devono figurare soltanto nelle liste dei prezzi dei fornitori di servizi di telecomunicazione, ma non nell'indicazione del numero breve 1145 nella pubblicità (cpv. 6). In effetti, l'annuncio orale del prezzo previsto all'articolo 11a capoverso 1 è sufficiente a garantire la protezione delle persone non autorizzate. Conosciuto soprattutto dalle cerchie degli aventi accesso, il numero breve 1145 è utilizzato principalmente da questi ultimi. Solo le organizzazioni e le associazioni interessate ne fanno menzione.
Se la pubblicità dei numeri brevi di cui agli articoli 31a e 54 ORAT avviene segnatamente in forma simbolica, associativa o figurativa (ad es. due pettorine di sciatori con il numero 18 o due biglie da biliardo recanti una il numero 18 e l'altra il numero 11), non si applica il nuovo capoverso 7, che prescrive di pubblicare le informazioni relative al prezzo utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente nonché elementi grafici identici a quelli utilizzati nella pubblicità indicante il numero, e di farle figurare accanto a quest'ultimo. Il numero breve e le informazioni relative al prezzo secondo il capoverso 4 devono essere indicati nella stessa pubblicazione, in una posizione ben visibile e in forma chiaramente leggibile.
Se si tratta di prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera q forniti o offerti mediante i numeri del tipo 084x e 0878, i numeri per le reti di telecomunicazione aziendali (ad es. 051, 058) o gli indicativi geografici (ad es. 044) o di telefonia mobile (ad es. 078), le informazioni sul prezzo dovranno fare riferimento soltanto alla prestazione (cpv. 8). Esse devono essere pubblicate utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente nonché elementi grafici identici a quelli utilizzati nella pubblicità indicante il numero, e figurare accanto a quest'ultimo (ad es. sottoscrizione di un abbonamento per chat per la durata di oltre un mese, di un importo pari a 150 franchi e offerto mediante il numero 044). Le informazioni sul prezzo non devono tuttavia indicare l'importo fatturato al chiamante dal fornitore del servizio di telecomunicazione per la comunicazione verso quel numero (cfr. anche commento all'art. 11a cpv. 3 OIP).
Art. 21
La modifica costituisce un adattamento alla situazione giuridica esistente dal 1° gennaio 2013: la legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011 (RS 941.20), sottoposta a una revisione totale, è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 e non contiene più alcuna base legale per l'indicazione del prezzo (prezzo di base). Nell'articolo 21 OIP, il rimando a questa legge è pertanto obsoleto e deve essere eliminato.
14/20 Revisione di ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo