Rapporto 1–3
Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine
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Nel quadro di una futura revisione di legge, occorrerà esaminare se l'obbligo di notifica attualmente iscritto all'articolo 4 LTC e la definizione di fornitore di servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 3 LTC debbano essere ulteriormente adeguate in funzione dell'evoluzione del settore.
Art. 11 lett. c Iscrizione negli elenchi
Oltre all'elemento di indirizzo, al cognome e all'indirizzo del cliente, l'inscrizione negli elenchi si compone attualmente anche di una rubrica a scelta libera, sotto la quale deve figurare l'iscrizione.
La rubrica serve principalmente a raggruppare negli elenchi le iscrizioni che si riferiscono alla stessa categoria professionale o allo stesso settore (ad es. «medici», «ristoranti»). L'introduzione di questa rubrica aveva l'obiettivo di permettere al cliente di scegliere liberamente la rubrica sotto la quale figurare e di legare quest'ultima all'inscrizione, affinché le informazioni in essa contenute fossero uniformi indipendentemente dall'elenco. A tale scopo sarebbe tuttavia necessario che tutti gli editori di elenchi utilizzino la stessa lista di rubriche o che almeno si mettano d'accordo su una lista comune delle rubriche maggiormente in uso. Dal momento che gli editori di elenchi d'indirizzi intendono preservare la libertà di scelta sull'allestimento e la gestione delle loro lista di rubriche nonché sulla determinazione delle tariffe applicate alle iscrizioni che figurano in queste rubriche, fino ad oggi non si è potuto disporre di una lista comune.
In questo contesto e considerato che le iscrizioni nella rubrica non sono obbligatoriamente necessarie per la gestione dell'elenco d'indirizzi ma rispondono piuttosto alle esigenze del mercato pubblicitario, non è più giustificata la scelta di comprendere la rubrica nel contenuto minimo di un'iscrizione negli elenchi. Va pertanto abrogato l'articolo 11 lettera c.
Art. 15 cpv. 1 lett. g Prestazioni del servizio universale
La modifica dell'articolo 15 capoverso 1 lettera g dovrà escludere qualsiasi possibile disparità di trattamento tra persone ipovedenti o con difficoltà motorie e tutti gli altri clienti. La formulazione attuale può erroneamente indurre a pensare che le persone ipovedenti o con difficoltà motorie possano accedere, sotto forma di servizio informazioni, ai dati di clienti non iscritti nell'elenco, ma disponibili a essere raggiunti nell'ambito di un servizio di collegamento («dati» ai sensi dell'art. 31 cpv. 2bis). La modifica deve chiarire che le persone ipovedenti o con difficoltà motorie, come tutti gli altri clienti, non possono avere accesso a questi dati.
Art. 16 cpv. 2 lett. c Collegamento (servizio universale)
Dal rilascio dell'attuale concessione del servizio universale nel 2008, il servizio universale comprende un collegamento a banda larga con una velocità di trasmissione minima di 600/100 kbit/s, come stabilito in origine nell'articolo 16 capoverso 2 lettera c. Nel 2011, questo valore è stato aumentato da 600/100 a 1000/100 kbit/s nel quadro del servizio universale, in risposta a diversi interventi parlamentari, segnatamente la mozione Cathomas del 29 settembre 2010 (10.3742), nonché sulla base di un accordo in materia concluso nel 2006 con il Sorvegliante dei prezzi nel quadro della revisione delle disposizioni del servizio universale in relazione al rilascio della concessione per il periodo 2008–2017. Già all'epoca si era cercato di aumentare la velocità di trasmissione in funzione dell'evoluzione del mercato e di ridurre eventualmente i relativi limiti massimi dei prezzi. Il proposito di realizzare questi adeguamenti in due tappe (passaggio a 1000/100 kbit/s nel 2012 e a 2000/200 kbit/s nel 2014) ha trovato coerente applicazione già nel 2011.
L'aumento previsto dovrà essere attuato nel quadro della presente revisione di ordinanza. Una velocità di trasmissione più elevata resta compatibile anche con le altre tecnologie di accesso, fra cui la connessione satellitare o la telefonia mobile, nel caso in cui, per ragioni tecniche ed economiche, la tecnologia DSL non può essere impiegata. Il regime di eccezione vigente è mantenuto, come anche di
3/20 Revisione di ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo