Rapporto 1–3

Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine

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mente, le implicazioni del consenso non sono menzionate direttamente sul tasto, ma nelle condizioni generali di contratto o in un campo distinto. Questi abusi possono essere evitati indicando chiaramente il prezzo sul tasto di conferma.

Inoltre, d'ora in avanti, il consumatore dovrà espressamente accettare l'offerta di colui che fattura la prestazione (lett. b). Per esempio, anche per la fatturazione di servizi a valore aggiunto di cui si usufruisce tramite Internet sul telefono cellulare, le prestazioni possono essere fatturate dal fornitore di servizi di telecomunicazione (fatturazione WAP) solo se il consumatore conferma espressamente di avere accettato l'offerta. Questa misura consente non solo di impedire che quest'ultimo paghi delle prestazioni utilizzate sulla base di indicazioni di prezzo nascoste o lacunose, ma anche di migliorare la trasparenza dei prezzi e la protezione dei consumatori.

Per i fornitori di servizi di telecomunicazione, la misura prevista è semplice da applicare sul piano tecnico. Già nel novembre 2013, un operatore di telefonia mobile ha introdotto una simile domanda di conferma per un certo lasso di tempo, un altro ha annunciato di voler implementare un tale sistema e un altro ancora ha rinunciato totalmente alla fatturazione WAP.

Art. 13a cpv. 3–8 Indicazione dei prezzi nella pubblicità per i servizi a valore aggiunto nel

settore delle telecomunicazioni

Tenuto conto della nuova norma iscritta all'articolo 39a capoverso 1 OST, non è più necessario precisare che il prezzo indicato si applica alle chiamate a partire dalla rete fissa. In virtù di questa disposizione, per le comunicazioni verso i numeri 090x, i fornitori di servizi di telecomunicazione potranno fatturare ai loro clienti soltanto la tassa telefonica convenuta tra il titolare del numero e il fornitore presso cui il numero è attivo. Il capoverso 3 va pertanto abrogato.

Secondo l'attuale articolo 13a capoverso 4, nella pubblicità per i servizi a valore aggiunto, le informazioni relative al prezzo sono pubblicate utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente a quella utilizzata nella pubblicità indicante il prezzo del servizio a valore aggiunto. Tuttavia, la prassi mostra che questa esigenza è insufficiente e che potrebbe indurre i consumatori in errore o comportare difficoltà di valutazione alle autorità, generando così disparità di trattamento tra i concorrenti. La nozione d'indicazione chiara e univoca delle informazioni richieste per i numeri attribuiti individualmente è imprecisa e lascia un margine discrezionale troppo ampio a livello di presentazione. Numerosi fornitori di numeri 090x sfruttano questa approssimazione a detrimento dei consumatori, pubblicando delle indicazioni di prezzo visivamente poco chiare. Pur fornendo le informazioni richieste nella stessa grandezza di caratteri del numero, per il prezzo utilizzano intenzionalmente una presentazione che lo fa apparire in secondo piano. Per esempio, diversamente dal numero, il prezzo è indicato in scala orizzontale o in formato trasparente, a caratteri normali o in corsivo e non in grassetto, grigio chiaro sullo sfondo bianco e non in colore rosso ecc. Inoltre, nonostante il foglio informativo della SECO concernente l'Indicazione dei prezzi e la pubblicità per i servizi di telecomunicazione del 1° luglio 2010, le informazioni relative al prezzo non figurano spesso in prossimità diretta del numero. Per esempio,

mentre i numeri pubblicati su un annuncio occupano una posizione ben visibile, le informazioni sul prezzo sono riportate orizzontalmente nel margine inferiore del documento, al limite della leggibilità. Oppure, nel caso di una pubblicazione su un sito Internet, il numero è indicato all'inizio della pagina, mentre le informazioni sul prezzo sono visibili solo dopo avere scorso verso il basso l'intero documento. Anche in questo contesto si pongono problemi di valutazione, che possono essere sfruttati a danno dei consumatori o comportare disparità di trattamento nell'ambito della sorveglianza.

Allo scopo di migliorare la protezione dei consumatori e la trasparenza dei prezzi, il nuovo capoverso 4 stabilisce che i prezzi devono essere pubblicati utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente nonché elementi grafici identici a quelli utilizzati nella pubblicità indicante il numero. In altri termini, il numero e le informazioni sul prezzo dovranno avere la stessa grandezza, lo stesso tipo di carattere, lo stesso colore, lo stesso orientamento (ad es. orizzontale, verticale), la stessa distanza tra le cifre e le lettere, la stessa rappresentazione in scala, le stesse deformazioni ecc. Se il numero è in carattere grassetto, corsivo o bordato, lo dovranno essere anche le informazioni sul prezzo. Allo stesso modo, il

12/20 Revisione di ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo