Rapporto 1–3

Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine

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D’altronde in caso di una rinuncia in seguito ad abbandono totale del servizio o in seguito a una revoca, una serie di numeri può essere attribuita immediatamente a un altro fornitore – anche contro il suo volere – il quale deve garantire pertanto la raggiungibilità dei numeri trasferiti (cpv. 2). In questa circostanza, l’attribuzione di una serie di numeri è competenza dell’UFCOM, che la assegna in linea di massima al fornitore a cui sono stati trasferiti la maggior parte dei numeri appartenenti alla serie. Una deroga a questa regola è prevista per ragioni importanti, per esempio in presenza di una procedura di revoca pendente nei confronti del fornitore a cui sono stati trasferiti la maggior parte dei numeri.

Questa nuova misura prevista garantisce la raggiungibilità dell’utente con un numero trasferito anche nel caso di un cambiamento e promuove così la concorrenza tra i fornitori. Per un’attribuzione ai sensi del capoverso 2 è giustificato rinunciare a una tassa (cpv. 3). Nel passato non di rado è successo che un fornitore si annunciasse volontariamente in sostituzione di un altro non più attivo sul mercato svizzero. La riscossione di una tassa penalizzerebbe tale fornitore che agisce anche nell’interesse degli utenti. Inoltre l’attribuzione non avviene sulla base di una domanda, ossia non è determinata dal fornitore che riprende la serie di numeri. Non si deve tuttavia rinunciare alla riscossione delle tasse amministrative annue anche in caso dell’attribuzione di una serie di numeri ai sensi del capoverso 2. In linea di massima il fornitore può disporre liberamente dei numeri della serie che non sono stati trasferiti e attribuirli ai suoi utenti.

Art. 24c cpv. 2 Attribuzione (numeri di chiamata attribuiti individualmente)

Come minimo, la domanda di attribuzione di un numero individuale deve contenere attualmente il nome e l’indirizzo, il numero desiderato e il tipo di servizio. In base al nuovo articolo 4 capoverso 1 le prime due condizioni indicate si applicano a tutti gli elementi d’indirizzo. Menzionarle esplicitamente nell’articolo 24c capoverso 2 lettera a e c non è pertanto più necessario. Queste disposizioni devono pertanto essere abrogate.

I numeri attribuiti individualmente sono numeri telefonici che servono a identificare i servizi. Così sono per esempio i numeri 0800 "numeri gratuiti", i numeri 084 "numeri a ripartizione delle spese di comunicazione" e i numeri 0906 per l’intrattenimento riservato agli adulti. Ai sensi della lettera b in vigore viene richiesto di indicare almeno il tipo del servizio nella domanda di attribuzione di un numero individuale. I richiedenti devono quindi dichiarare se, per esempio, desiderano offrire un servizio a ripartizione delle spese di comunicazione, un servizio per l’intrattenimento riservato agli adulti, ecc.. Tuttavia, tale indicazione si evince già dall’elemento d’indirizzo desiderato (cfr. nuovo art. 4 cpv. 1 lett. b). La lettera b deve essere pertanto abrogata.

bis Art. 24e cpv. 2 e 2 Condizioni d’utilizzazione (numeri di chiamata attribuiti individualmente)

Il secondo periodo del capoverso 2 deve essere abrogato. Secondo il nuovo articolo 39a capoversi 3 e 4 della OST i fornitori di servizi di telecomunicazione non possono più fatturare ai propri clienti alcuna tassa per comunicazioni verso i numeri del tipo 0800, e ciò a prescindere dall’esistenza di un contratto d’abbonamento (cfr. nuovo art. 39a cpv. 3 OST). È eccettuato da questo divieto unicamente il supplemento in caso di comunicazioni a valore aggiunto per l’utilizzazione di un telefono pubblico di cui all’articolo 22 capoverso 1 lettera c OST (cfr. nuovo art. 39a cpv. 4 OST).

Per comunicazioni verso i numeri di tipo 084x e 0878, a chi chiama si può fatturare una tariffa deter-

bis

minata in base al tempo pari al massimo a 7,5 centesimi al minuto (senza IVA) (cfr. cpv. 2 e nuovo art. 39a cpv. 2 OST). Questa tariffa massima, a cui i fornitori di servizi di telecomunicazione si attengono da anni ai sensi delle cifre 4.7.1 e 4.10.1 delle Prescrizioni tecniche e amministrative relative alla ripartizione dei numeri E.164 secondo l’appendice 2.8 dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo

18/20 Revisione di ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo