Rapporto 1–3

Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine

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Art. 82 cpv. 3 Comunicazione dei dati in caso di chiamate abusive e di pubblici-

tà di massa sleale

Il periodo aggiunto nel capoverso 3 precisa quanto segue: se il fornitore della persona che riceve la chiamata o il messaggio non riesce, sulla base dei dati a disposizione, a identificare il fornitore della persona che effettua la chiamata o invia il messaggio, può richiedere ai fornitori che contribuiscono alla trasmissione di indicargli da quale altro fornitore provengono le chiamate abusive o la pubblicità di massa sleale. In questo modo, se le condizioni tecniche lo permettono, si può ripercorrere la comunicazione fase dopo fase, dal punto di destinazione a quello di origine.

Art. 88 cpv. 2 e 3 Elenchi telefonici

Il capoverso 2 autorizza tutte le attività correnti nell'ambito del servizio di elenco elettronico e che non sono oggetto di contestazioni. Non vi è pertanto ragione di mantenere la presente disposizione.

Anche il capoverso 3 va abrogato. La fattispecie disciplinata da questa norma è contemplata dalla legislazione in materia di protezione dei dati.

Art. 96 cpv. 2 Sicurezza e disponibilità

Considerata l'importanza crescente delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione per la popolazione e il settore economico, si rende necessario un adeguamento delle disposizioni in materia di sicurezza e disponibilità. D'ora in avanti, all'UFCOM deve essere espressamente conferita la competenza di emanare le prescrizioni tecniche e amministrative relative alla notifica di interferenze rilevate a livello di infrastrutture e servizi. Questa competenza, che deriva in modo generale dall'articolo 105 capoverso 1, permette all'UFCOM di concretizzare le esigenze poste ai fornitori di servizi di telecomunicazione all'articolo 96 capoverso 1, affinché questi ultimi possano assolvere i propri obblighi e l'U-FCOM adempiere il suo mandato.

Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 10 cpv. 2 Obbligo di indicare il prezzo (tasse di soggiorno)

Nella sua risposta al postulato Amherd (12.3544;

http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123544), il Consiglio federale ha spiegato che la tassa di soggiorno riscossa dalle aziende alberghiere non deve essere compresa nel prezzo effettivamente dovuto. Dal momento che questa interpretazione non deriva direttamente dall'OIP, per garantire la certezza del diritto occorre fornire un chiarimento nell'ambito della presente modifica. L'articolo 10 capoverso 2 OIP è pertanto completato dal periodo seguente: «Le tasse di soggiorno possono essere indicate separatamente».

Se si tratta di informazioni precontrattuali sul prezzo, l'OIP si fonda sul principio dell'indicazione del prezzo totale, che deve includere le tasse pubbliche, i compensi per i diritti d'autore, i contributi anticipati per lo smaltimento e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo (art. 4 cpv. 1 e art. 10 cpv. 2 OIP). Ai sensi della presente disposizione, le tasse di soggiorno devono essere comprese nel prezzo totale anche in caso di pernottamenti presso strutture alberghiere o case vacanze. In relazione alle informazioni precontrattuali sul prezzo, l'inclusione della tassa di soggiorno solleva alcuni problemi:

i. la riscossione della tassa di soggiorno avviene per persona, mentre i prezzi di pernottamento

vengono spesso indicati per camera;

8/20 Revisione di ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo