Rapporto 1–3
Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Capitolo 1a, sezione 2 Nomi di dominio che dipendono dal dominio «.ch»
Il dominio «.ch» sarà disciplinato in una nuova ordinanza sui nomi di dominio Internet (ODIn).
Art. 23 cpv. 1 Riattribuzioni (serie di numeri)
I diritti e i doveri derivanti dal diritto sulle telecomunicazioni sono rivolti in linea di massima a fornitori di servizi di telecomunicazione. Tra questi si annoverano per esempio la garanzia dell’iscrizione dei clienti nell’elenco telefonico o le esigenze per la portabilità del numero. Pertanto dal 1998 le serie di numeri del piano di numerazione E.164 sono attribuiti unicamente a fornitori di servizi di telecomunicazione notificati presso l’UFCOM. In base al nuovo articolo 23 capoverso 1 i titolari di serie di numeri possono a loro volta mettere a disposizione numeri della serie ad altri fornitori notificati presso
l’UFCOM per l’attribuzione ai loro clienti. Ciò permette a nuovi fornitori di entrare sul mercato senza sostenere spese elevate.
Quale conseguenza dell’introduzione dell’esenzione dall’obbligo di notifica secondo l’articolo 3 della LTC si deve continuare a garantire che i titolari di serie di numeri del piano di numerazione E.164 possano effettuare riattribuzioni successive unicamente a fornitori notificati. L’articolo 23 capoverso 1 deve pertanto essere modificato in modo corrispondente.
Art. 23a Serie di numeri con numeri trasferiti
Se in seguito a una rinuncia o una revoca la serie di numeri non è attribuita più ad alcun fornitore, non è più garantita la raggiungibilità di quegli utenti che hanno trasferito a un altro fornitore il numero loro attribuito proveniente dalla serie in questione. La rinuncia o la revoca tocca quindi anche quegli utenti che non hanno più una relazione contrattuale con quel fornitore che ha rinunciato alla serie di numeri o che è all'origine della revoca. Ciò contraddice l’idea di base della portabilità dei numeri, secondo cui gli utenti possono cambiare fornitore e slegarsi da quello precedente.
L’articolo 23a risolve questo problema permettendo di attribuire sempre o di riattribuire immediatamente a un fornitore una serie di numeri con numeri trasferiti. La disposizione viene applicata a prescindere dalla quantità dei numeri trasferiti; è sufficiente infatti che non sia garantita la raggiungibilità di un unico utente. Dato che il titolare della serie di numeri deve garantire l’istradamento delle telefonate ai numeri trasferiti, la raggiungibilità dell’utente che ha un numero trasferito continuerà ad essere garantita. Da una parte si limita la possibilità di rinunciare a serie di numeri contenenti numeri trasferiti
(cpv. 1). Rinunciare a una serie di numeri, di cui almeno un numero è stato trasferito a un altro fornitore, è ora solo più possibile se il fornitore attuale trova un nuovo fornitore che riprende la serie di numeri (lett. a) oppure se il fornitore attuale non offre più il tipo di servizio di telecomunicazione per cui la serie di numeri era stata assegnata (lett. b). Un fornitore può dunque appellarsi alla lettera b solo quando arresta completamente la relativa offerta di servizi e rinuncia a tutte le serie di numeri a lui attribuite per lo stesso tipo di servizio di telecomunicazioni. I tipi di servizi di telecomunicazione interessati sono prevalentemente la telefonia con numeri per i servizi di rete fissa (telefonia fissa) e la telefonia con i numeri per i servizi di telecomunicazione mobile (telefonia mobile). Un fornitore può per esempio rinunciare a una serie di numeri 032 con numeri trasferiti soltanto se rinuncia contemporaneamente anche alle altre serie di numeri per lo stesso tipo di servizio di telecomunicazione (per es. 031, 033, 041, 058 ecc.) e se pertanto arresta completamente la prestazione del servizio che fornisce tramite queste serie di numeri. Per esempio, se un fornitore vuole rinunciare alla serie di numeri 078,
deve rinunciare anche a tutte le altre serie di numeri dello stesso tipo di servizio di telecomunicazione per la telefonia mobile (076, 077, ecc.) e pertanto cessare nella sua totalità quest’offerta nell’ambito dei servizi di telecomunicazione. Questa condizione della rinuncia totale non ha tuttavia effetto sulla fornitura di servizi nel suo complesso. Dopo aver rinunciato a tutte le serie di numeri per un tipo di servizio di telecomunicazione (per es. 033, 041, 044, 058) un fornitore non deve perciò rinunciare anche a serie di numeri per altri tipi di servizi di comunicazione (per es. 078, 079).
17/20 Revisione di ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo