Rapporto 1–3

Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine

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Tre categorie di fornitori continueranno a doversi annunciare, anche se la loro cifra d'affari non raggiungesse i 500 000 franchi o non fossero soggetti all'obbligo di notifica in virtù del capoverso 1 lettere a–c.

In applicazione del capoverso 2 lettera a, l'obbligo di notifica incombe sui fornitori che necessitano di elementi di indirizzo che l'UFCOM attribuisce unicamente ai fornitori di servizi di telecomunicazione. Soltanto a questi ultimi è attualmente riservata la possibilità di ottenere l'autorizzazione per la gestione di: numeri brevi per i servizi SMS e MMS (art. 15c ORAT), indicativi (art. 17), serie di numeri (art. 20), codice di selezione del fornitore (art. 33), ADMD (art. 37), ISPC (art. 45), MNC (art. 47), un sedicesimo del codice Interlock CUG (art. 47a) e T-MNC (art. 47b).

I fornitori che usufruiscono delle prestazioni di accesso dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato (art. 51 OST) continueranno a essere soggetti all'obbligo di notifica secondo il capoverso 2 lettera b.

Il capoverso 2 lettera c prevede l'obbligo di notifica anche per i fornitori che offrono servizi di telecomunicazione nel quadro di una concessione di radiocomunicazione, anche se realizzano una cifra d'affari inferiore al valore limite e se non rientrano nell'eccezione di cui al capoverso 1 lettera b,.

Con la limitazione dell'obbligo di notifica a fornitori di una certa importanza, segnatamente a quelli che con i servizi di telecomunicazione realizzano in Svizzera una cifra d'affari annua almeno pari a

500 000 franchi, circa massimo 181 dei 456 fornitori attualmente annunciati, ovvero un buon 39 per cento, non saranno più soggetti all'obbligo di notifica. In termini di cifra d'affari, essi coprono non oltre lo 0,12 per cento del mercato svizzero dei servizi di telecomunicazione.

Dei 181 fornitori con una cifra d'affari annua inferiore ai 500 000 franchi, sono 77 a utilizzare elementi d'indirizzo che sono attribuiti unicamente ai fornitori di servizi di telecomunicazione e, fintanto che ne necessitano, restano soggetti all'obbligo di notifica. L'obbligo decade pertanto per circa 104 fornitori annunciati. In termini di cifra d'affari, essi coprono lo 0,1 per cento del mercato svizzero dei servizi di telecomunicazione. Questi circa 104 fornitori saranno esonerati dalla tassa amministrativa annua di 960 franchi secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.106.12) e dall'obbligo di presentare i dati necessari all'allestimento di una statistica secondo l'articolo 59 capoverso 2 LTC. Questa politica, che alleggerirà sensibilmente questi piccoli fornitori, è in linea con lo sgravio amministrativo delle imprese approvato dal Consiglio federale.

Per quanto concerne la sorveglianza dei servizi di telecomunicazione secondo la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1), la limitazione dell'obbligo di notifica presso l'UFCOM impedirebbe di sorvegliare prevedibilmente lo 0,1 per cento del mercato dei servizi di telecomunicazione. Inoltre, il messaggio del 27 febbraio 2013 concernente la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) (FF 2013 2283) non prevede più l'obbligo di notifica come condizione necessaria all'obbligo di collaborare alla sorveglianza telefonica (art. 2 A–LSCPT). La commissione della Camera prioritaria ha proposto senza voti contrari alla propria Camera di entrare in materia sulla nuova LSCPT (13.025). Fino all'entrata in vigore di quest'ultima, l'attività di sorveglianza (in rapporto alla cifra d'affari) non sarà più possibile per un migliaio delle procedure di telecomunicazione. Alla luce di questo, appare più importante non sottomettere un numero incalcolabile di nuovi fornitori di servizi di telecomunicazione attivi in tutto il mondo a un obbligo di notifica definito a livello teorico, ma difficile da tradurre in pratica.

La limitazione dell'obbligo di notifica non implica una riduzione degli altri obblighi cui sono sottoposti i fornitori dei servizi di telecomunicazione. Solo i pochi obblighi previsti unicamente per i fornitori annunciati secondo la legislazione sulle telecomunicazioni, come per esempio l'indicazione dell'indirizzo postale in Svizzera secondo l'articolo 5 OST, non si applicheranno ai fornitori la cui cifra d'affari è inferiore al valore limite stabilito, purché questi ultimi non si annuncino per altre ragioni secondo il capoverso 2.

2/20 Revisione di ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo