Rapporto 1–3

Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine

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numero comunica il prezzo al consumatore. Dal canto suo, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a rendere nota la tassa convenuta con il titolare del numero in conformità al numero 8, esigenza 1 delle prescrizioni tecniche e amministrative relative all'attribuzione dei numeri individuali (allegato 2.10 dell'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo, RS 784.101.113) a tutti gli altri fornitori, affinché questi ultimi possano fatturare ai loro clienti l'importo giusto delle chiamate effettuate verso questi numeri. Questa esigenza è soddisfatta dal server INet, dove si possono consultare tutte le tasse convenute tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e i titolari di numeri attribuiti individualmente o dei numeri brevi del tipo 18xy. Per gli altri numeri brevi, i fornitori di servizi di telecomunicazione presso i quali sono attivati tali numeri devono comunicare in modo appropriato a tutti gli altri fornitori la tassa convenuta con il titolare del numero breve (ad esempio negli accordi di interconnessione). Oltre alla tassa convenuta con il titolare del numero e registrata sul server INet, la maggior parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione fattura una tassa supplementare (cosiddetto supplemento) ai clienti che effettuano chiamate verso numeri attribuiti individualmente o numeri brevi, per esempio per stabilire la comunicazione, utilizzare la rete di telefonia mobile o gestire le chiamate. Il titolare del numero attribuito individualmente e del numero breve non conosce l'ammontare di questo supplemento. I supplementi sono parte integrante del contratto stipulato tra il chiamante, che usufruisce del servizio a valore aggiunto, e i fornitori di servizi di telecomunicazione presso cui il chiamante è un cliente. Il loro importo varia a seconda del fornitore di servizi di telecomunicazione, della rete di telecomunicazione o dell'abbonamento del cliente. Per le comunicazioni verso i numeri 090x, per esempio, i fornitori di servizi di telefonia mobile fatturano generalmente un supplemento di 30 cent./min e fino a 80 cent./min. nel caso di abbonamenti vecchi, come «Natel easy» di Swisscom. I fornitori di servizi di telefonia fissa fatturano supplementi per la maggior parte modesti, per esempio Sunrise e Cablecom applicano una tariffa di base unica di 10 cent./min per stabilire la comunicazione. I supplementi fatturati per le comunicazioni verso i numeri 0800-, 084x- e 0878- sono comparabili a quelli applicati per i numeri 090x. Se i fornitori di servizi di telecomunicazione fatturano questi tipi di supplemento, i titolari di numeri attribuiti individualmente o di numeri brevi non possono indicare ai consumatori il prezzo effettivamente dovuto. In futuro, la persona che effettuerà una chiamata verso questo tipo di numeri dovrà potersi fidare che il prezzo indicato corrisponda effettivamente a quello che gli sarà fatturato. Questo deve valere a prescindere dal tipo di collegamento della chiamata.

Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 090x e i numeri brevi, i fornitori di servizi di telecomunicazione potranno fatturare ai loro clienti soltanto le tasse telefoniche convenute tra i titolari dei numeri e i fornitori presso cui questi sono attivi (cfr. cpv. 1). Questa disposizione rafforza la protezione dei consumatori e prende maggiormente in considerazione l'esigenza relativa alla trasparenza dei prezzi.

Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x e 0878, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fatturare ai loro clienti soltanto una tassa determinata in base al tempo di al massimo 7,5 centesimi al minuto (IVA esclusa) (cfr. cpv. 2). L'importo massimo di questa tassa, che i fornitori di servizi di telecomunicazione applicano da diversi anni in conformità ai numeri 4.7.1 e 4.10.1 delle prescrizioni tecniche e amministrative relative all'attribuzione dei numeri E.164 secondo l'allegato 2.8 dell'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo (RS 784.101.113), corrisponde al limite massimo di prezzo per il servizio universale per comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi in conformità all'artico-

lo 22 capoverso 1 lettera b.

Anche nel caso di comunicazioni verso i numeri del tipo 0800 (numeri gratuiti), i chiamanti dovranno in futuro poter confidare nel fatto che la chiamata verso questo numero sia effettivamente esente da qualsiasi tassa. Pertanto, i fornitori di servizi di telecomunicazione non potranno fatturare ai loro clienti alcun genere di tassa per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800 (cfr. cpv. 3).

Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 090x, 0800, 084x, 0878 e verso i numeri brevi, si può applicare un supplemento di 19 cent./min. (IVA esclusa) soltanto se la chiamata viene effettuata da un telefono pubblico (cfr. cpv. 4).

6/20 Revisione di ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo