Rapporto 1–3
Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine
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per esempio se il prezzo al minuto è costante, non è obbligatorio ripetere il prezzo indicato all'inizio poiché quest'ultimo si applica alla durata complessiva della comunicazione. La nuova disposizione prevista dal capoverso 4 copre la messa in attesa, con o senza modifiche di prezzo. In questo modo non è più rilevante sapere se si tratta o meno di una messa in attesa, distinzione difficile da operare in certi casi.
L'obbligo di menzionare che il prezzo indicato vale per le chiamate a partire dalla rete fissa (cfr. attuale cpv. 1, seconda parte del secondo periodo) deve essere soppresso. In futuro, i titolari di numeri 090x potranno indicare il prezzo effettivo senza fornire questa precisazione. Per le comunicazioni verso i numeri 090x, i fornitori di servizi di telecomunicazione potranno fatturare ai loro clienti soltanto le tasse convenute tra i titolare del numero e il fornitore presso cui il numero è attivo (cfr. nuovo
art. 39a cpv. 1 OST). Per lo stesso motivo risulta superfluo indicare le eventuali tasse di telefonia mobile che possono essere fatturate ai consumatori durante l'annuncio del prezzo (cfr. attuale
cpv. 2 lett. b).
Malgrado una riformulazione linguistica, il contenuto del capoverso 5 corrisponde a quello dell'attuale capoverso 3.
L'attuale capoverso 4 diventa il nuovo capoverso 6. Il contenuto rimane invariato. Vista la prassi attuale, occorre nuovamente sottolineare che le tasse fisse ai sensi di questa disposizione devono comprendere anche gli importi forfettari (ad es. mensili) e i salari orari. Se queste tasse superano i 10 franchi, il consumatore deve confermare espressamente di avere accettato l'offerta.
Per i servizi d'informazione sugli elenchi, resta obbligatorio, a prescindere dal modello tariffario, indicare al consumatore il prezzo del servizio connesso, prima che quest'ultimo ne usufruisca. Questo obbligo si applica anche quando il prezzo dovuto per il trasferimento della comunicazione verso il numero desiderato è identico a quello previsto per ottenere le informazioni. Questo aspetto è attualmente di-
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sciplinato dall'articolo 31a capoverso 3 ORAT. Dal momento che si tratta di una prescrizione in materia d'indicazione del prezzo, questa disposizione è soppressa nell'ORAT per essere ripresa nell'OIP all'articolo 11a capoverso 7.
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Art. 11a Modalità d'indicazione scritta dei prezzi per servizi a valore aggiunto
L'articolo 11a vigente contiene molteplici disposizioni relative all'indicazione del prezzo in forma orale,
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ma soltanto una sull'indicazione del prezzo in forma scritta. L'introduzione dell'articolo 11a consente di dissipare le ambiguità.
Il capoverso 1 stabilisce che i prezzi dei servizi a valore aggiunto debbano essere indicati in forma sia orale che scritta, a prescindere da dove è pubblicato il numero telefonico. L'indicazione del prezzo in forma scritta è retta dall'articolo 13a.
Se la pubblicazione di un numero telefonico non ha l'obiettivo di incoraggiare le chiamate verso questo numero, l'indicazione del prezzo in forma scritta non è necessaria. Per esempio, anche quando un organo di difesa dei consumatori pubblica un articolo sugli abusi commessi con un determinato numero 090x, l'indicazione non serve a incoraggiare le chiamate. Lo stesso dicasi per i numeri 090x elencati sulla fattura di un fornitore di servizi di telecomunicazione, il cui scopo è quello di fornire le informazioni necessarie all'allestimento della fattura.
Il capoverso 2 corrisponde all'attuale articolo 11a capoverso 5, ma con due integrazioni (lett. a e b). Alla lettera a, la prescrizione vigente relativa all'indicazione del prezzo in modo visibile e chiaramente leggibile è accompagnata da un'esigenza supplementare: deve figurare direttamente nel luogo in cui l'offerta deve essere accettata (cosiddetto tasto di conferma o ok). Questa misura consente all'utente di prendere atto dell'obbligo di pagamento e del prezzo dell'offerta se una pubblicità ricevuta sul telefono cellulare rinvia a un sito Internet che offre informazioni più dettagliate. Con certi operatori, l'utente che clicca sul tasto ok rischia di concludere un abbonamento a pagamento che non desidera. Attual-
11/20 Revisione di ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo