Rapporto 1–3

Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 20 pagine

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per questi servizi. Parimenti, si potrà continuare a chiamare i numeri 1414 della REGA e 1415 dell'Air Glacier (cfr. art. 29 ORAT), senza che l'annuncio del prezzo ritardi l'intervento immediato dei soccorsi. Il prezzo fatturato per questi numeri brevi (attualmente di 20 centesimi a chiamata) è inferiore al limite a partire dal quale l'annuncio del prezzo orale è obbligatorio. Le modifiche dei capoversi 1 e 2 non concernono egualmente i numeri brevi per i servizi d'emergenza di cui all'articolo 28 ORAT (numeri 112, 117, 118, 143, 144 e 147). Da un lato, questi numeri non possono essere utilizzati per fornire servizi a valore aggiunto (cfr. art. 36 cpv. 2 OST) e, dall'altro, le comunicazioni verso questi numeri devono essere gratuite. Costituisce un'eccezione il numero 143, per il quale può essere riscossa una tassa forfettaria di 20 centesimi o un supplemento di 50 centesimi se la chiamata è effettuata da un telefono pubblico (cfr. art. 27 cpv. 1 OST). Anche per il numero breve 1145 non è previsto alcun cambiamento. Come previsto tuttora dal diritto vigente, l'annuncio del prezzo sarà obbligatorio anche in futuro. Al contrario, il Centro svizzero d'informazione tossicologica (CSIT) è interessato dalla modifica. Per i servizi di informazione e consulenza su intossicazioni fornite attraverso i numeri brevi 145 (cfr. art. 30 ORAT in combinato disposto con l'art. 36 cpv. 2 OST), la chiamata è fatturata alla tariffa applicata dal fornitore del chiamante per una comunicazione sulla rete fissa. Dal momento che si tratta di una tariffa al minuto, in virtù della nuova norma questa dovrà essere indicata a prescindere dal suo importo. Il titolare del numero, che deve garantire l'annuncio del prezzo, non è tuttavia a conoscenza di chi sia il fornitore del chiamante né di quale modello tariffario si applichi. Secondo l'attuale modello tariffario, il Centro svizzero d'informazione tossicologica non può indicare ai clienti il prezzo effettivamente applicato. Questo problema non si porrebbe con un modello tariffario che prevede una tassa di base non superiore a un franco.

Per i numeri 090x le tasse di collegamento e il prezzo del servizio a valore aggiunto costituiscono un solo importo, che sarà indicato sulla fattura telefonica del chiamante. Dall'importo che figura sulla fattura del fornitore di servizi di telecomunicazione non è possibile distinguere il prezzo delle singole componenti, ovvero della tassa di collegamento e del prezzo del servizio a valore aggiunto. Lo stesso dicasi per i numeri brevi. Diversa è invece la situazione per i numeri geografici (ad es. 032), i numeri per le reti aziendali (ad es. 058), i numeri per servizi di telefonia mobile (ad es. 079) o i numeri 084x- e 0878. Nei primi tre casi, l'importo fatturato al chiamante dal fornitore di servizi di telecomunicazione costituisce una semplice tassa di collegamento. Considerato che quest'ultima è convenuta tra il chiamante e il fornitore di servizi di telecomunicazione e che può variare a seconda dell'abbonamento,

della rete e dell'operatore, la stessa non è conosciuta dal fornitore del servizio a valore aggiunto. Non si può pertanto annunciare gratuitamente la tassa di collegamento (cfr. cpv. 3). L'annuncio del prezzo non è attuabile già solo per le difficoltà di ordine tecnico che implica il conoscerne l'importo effettivo. Anche per i numeri 084x- e 0878, l'importo fatturato al chiamante dal fornitore di servizi di telecomunicazione è qualificato quale tassa di collegamento, segnatamente in ragione del fatto che le comunicazioni verso questi numeri non devono costare più di 7,5 centesimi al minuto (IVA esclusa) (cfr. nuovo

bis

art. 24e cpv. 2 ORAT). Considerati i costi ridotti delle comunicazioni verso questi numeri, l'annuncio del prezzo gratuito non è obbligatorio; è pertanto sufficiente che il fornitore di servizi di telecomunicazione inserisca nella sua lista dei prezzi i costi di collegamento verso questi numeri. L'obbligo di annuncio si applica sempre per i prezzi dei servizi offerti o forniti attraverso i numeri geografici, i numeri per le reti aziendali, i numeri per i servizi di telefonia mobile o i numeri 084x e 0878. Per esempio, se un abbonamento per «chat» del valore di 100 franchi è offerto attraverso un numero del tipo 084x o se una consulenza legale e tecnica a 250 franchi l'ora è fornita rispettivamente ai numeri 032 e 058, s'impone l'obbligo di indicare al chiamante i costi che si aggiungono alle tasse di collegamento.

Il capoverso 4 corrisponde in larga misura all'attuale capoverso 1, prima parte del secondo periodo. Anche le tasse fisse o le modifiche di prezzo nel corso della comunicazione d'ora in poi dovranno essere annunciate immediatamente prima della loro applicazione, a prescindere dall'importo. Una modifica del prezzo si verifica per esempio nel caso di chiamate per donazioni durante le quali il chiamante può selezionare diversi importi digitando le cifre corrispondenti sulla tastiera del telefono oppure nel trasferimento della comunicazione a uno specialista di un determinato settore la cui consulenza è più costosa di quella della persona precedentemente in linea. Con la nuova disposizione non sarà più necessario indicare espressamente i costi di attesa. Se durante la messa in attesa o la fine dell'attesa occorre una modifica del prezzo, quest'ultima dovrà essere indicata a priori, e questo in ragione dell'obbligo di annuncio che vale per le modifiche di prezzo. Al contrario, se il costo rimane invariato,

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