Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/99: Decreto federale sulla seconda tappa d'apertura del mercato dell'energia elettrica · 31 pagine

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5.3 Forma dell'atto

Il presente atto è stato emanato in forma di decreto federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). La LAEl prevede esplicitamente il referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. c Cost. in combinato disposto con l'art. 34 cpv. 3 LAEl).

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Il decreto federale allegato non introduce alcun sussidio, né credito d'impegno o limite di spesa che comporti una spesa unica superiore a 20 milioni di franchi o nuove spese ripetute superiori a due milioni di franchi. Il decreto non sottostà al freno alle spese, ragion per cui non è richiesto il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera secondo l'articolo 159 capoverso 3 Cost.

5.5 Delega di competenze legislative

L'articolo 30 capoverso 2 LAEl contiene una competenza generale per l'emanazione di disposizioni esecutive, di cui il Consiglio federale si è già avvalso emanando l'ordinanza del 14 marzo 200831 sull'approvvigionamento elettrico. L'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico disciplina soltanto la prima fase d'apertura del mercato dell'energia elettrica, durante la quale i piccoli consumatori finali non hanno diritto d'accesso alla rete ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LAEl. Di conseguenza, il passaggio all'apertura completa del mercato è subordinato alla revisione parziale di questa ordinanza.

In particolare, il Consiglio federale ha la competenza di stabilire i dettagli della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali conformemente all'articolo 7 LAEl, specialmente le modalità contrattuali (ad es. scadenze) nel modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato (art. 7 cpv. 4 LAEl).32 Inoltre, dovrà concretizzare alcune modalità connesse alla garanzia dell'accesso alla rete secondo l'articolo 13. Si tratta di contenuti con un elevato livello di dettaglio che devono essere disciplinati in base alle concrete condizioni di mercato, tenendo conto di eventuali piani elaborati dal settore dell'elettricità (cfr. art. 3 LAEl) e coordinando le esigenze dei diversi partecipanti al mercato.

L'emanazione di disposizioni esecutive richiede che si provveda, conformemente alla Costituzione, affinché le importanti disposizioni esecutive siano emanate sotto forma di legge (art. 164 cpv. 1 Cost). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le disposizioni esecutive devono essere conformi al quadro normativo e, in particolare, non devono stabilire nuove prescrizioni che limitano i diritti dei cittadini o che impongono loro nuovi obblighi.33

31 RS 734.71

32 Cfr. Messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447, qui 1483.

33 Cfr. DTF 139 II 460 E. 2, 133 II 331 E. 7.2.2 e 126 II 283 E. 3b.