Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/99: Decreto federale sulla seconda tappa d'apertura del mercato dell'energia elettrica · 31 pagine
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ricorrere alle offerte del libero mercato. Ma, non appena i prezzi del libero mercato superano i costi di produzione, vi è un incentivo a ritornare al servizio universale. Pertanto, le dinamiche della concorrenza sono influenzate in modo determinante dalla regolazione esistente. In una situazione di questo tipo, le imprese di approvvigionamento non hanno alcun incentivo economico a investire. Nell'attuale regolazione orientata ai costi, esse non possono trasformare in ricavi aggiuntivi i vantaggi sui costi della loro produzione o dell'acquisto di energia. Al contrario, attraverso la regolazione dei costi di produzione, gli impianti non adeguati al mercato sono finanziati in modo duraturo dai consumatori finali del settore del servizio universale poiché i costi di questi impianti determinano le tariffe applicate in tale ambito e sono così imputati ai consumatori finali.
1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
La politica energetica dell'UE persegue anche l'obiettivo di garantire il funzionamento del mercato energetico e l'approvvigionamento energetico nell'UE. Gli Stati membri sono in linea di principio liberi di determinare la struttura generale del loro approvvigionamento energetico (art. 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea9). Tuttavia, il parametro di riferimento dell'UE è la creazione di un mercato dell'energia armonizzato e liberalizzato su scala europea, che poggi su regolamentazioni comuni, ad esempio per quanto concerne la costruzione del mercato. Con le direttive 2003/54/CE10 e 2009/72/CE11 l'UE ha emanato prescrizioni comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. In virtù di queste disposizioni, dal 1° luglio 2007 tutti i clienti sono dei cosiddetti «clienti idonei», cioè tutti i clienti, siano essi grossisti oppure piccoli o grandi consumatori finali, sono liberi di acquistare energia elettrica da un fornitore a propria scelta. Gli Stati membri devono garantire l'attuazione di un sistema di accesso di questi clienti ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema (direttiva 2009/72/CE, art. 32 par. 1 e art. 33 par. 1 lett. c).
La direttiva 2009/72/CE prevede inoltre che, nell'interesse economico generale, gli Stati membri possano imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi alla sicurezza (inclusi la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture) e alla tutela dell'ambiente. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese della Comunità che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai
9 Versione di cui al Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1.12.2009 e pubblicato in GU CE n. C 115 del 9.5.2008, pag. 47.
10 Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE «direttiva sull'energia elettrica» (GU. n. L 176 pag. 37). Essa prevedeva l'apertura completa dei mercati dell'energia elettrica entro il 1° luglio 2007 (art. 20 par. 1 e art. 21 par. 1). È stata abrogata con l'emanazione della direttiva 2009/72/CE.
11 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU. n. L 211 pag. 55).